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francesca gre
2 Posts |
Scritto - 05/10/2008 : 21:27:41
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| lavoro a tempo determinato per un distretto socio sanitario. Ho il contratto enti locali. Volevo sapere se per i lavoratori a tempo determinato sono previsti i permessi retribuiti per sostenere un esame universitario. Ho fatto una ricerca e ciò che è emerso è che le 150 ora spettano solo ed esclusivamete per dipendenti a tempo indeterminato, ma per i permessi studio non è specificato, come anche lo statuto dei lavoratori legge 300/70 non specifica. Quindi credo che tali permessi spettino anche a chi come me frequesnta l'università e lavora a tempo determinanato in u ente locale. Tra l'altro le aziende privete li concedono, ed essendo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione dovrebbe essere corretta la mia interpretazione. Ho chiesto anche al sindacalista rsu e mi ha confermato la mia ipotesi. Il dubbio è nato quando diversi colleghi mi hanno detto che in passato a loro tali permessi sono stati negati. |
francesca |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 06/10/2008 : 11:12:48
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I permessi retribuiti (per esami) previsti dall’art. 10, comma 2 della L. 300 del 1970 per i lavoratori studenti non possono essere confusi con quelli previsti dall’art.19, comma 1 del CCNL del 6.7.1995, pur avendo analoga finalità. Si tratta di una diversa ipotesi di permesso, espressamente prevista in una legge applicabile sia ai lavoratori pubblici sia ai lavoratori privati a condizione che si tratti di lavoratori “studenti”. Tale espressione comprende sia i lavoratori iscritti e frequentanti i corsi regolari di studio indicati nel comma 1 del citato art.10 sia i lavoratori studenti universitari, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nello stesso art.10, comma 2. Tra l’altro, la L. 300 del 1970 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 51, comma 2 del D. Lgs. 165/2001) e senza bisogno di essere richiamata o fatta salva dal CCNL, visto anche il tenore dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 165/2001. Ne consegue che i lavoratori studenti con rapporto a tempo determinato, che, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 14.9.2000, non possono fruire dei permessi previsti dall’art. 19, comma 1 del CCNL del 6.7.1995, possono però fruire dei permessi previsti dall’art. 10, comma 2 della L. 300/70. Il fatto che l’art.7 del CCNL del 14.9.2000 faccia riferimento ad “altre ipotesi di assenza dal lavoro” non consente di affermare che l’art. 10 della L. 300 del 1970 non sia applicabile a causa di tale previsione contrattuale né che ne sia stato ridotto l’ambito di applicazione: infatti, il CCNL non avrebbe mai potuto disapplicare o limitare negli effetti la citata disposizione di legge, perché, come già detto, si tratta di una norma applicabile sia ai lavoratori studenti pubblici sia ai lavoratori studenti privati e non di una disposizione applicabile ai soli dipendenti delle amministrazioni pubbliche (arg. ex art. 69, comma 1 e art. 2, comma 2 del D. Lgs. 165/2001).
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Paolo |
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francesca gre
2 Posts |
Scritto - 14/10/2008 : 22:14:11
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L a ringrazio per le informazioni che mi ha dato, ho consulteto le norme da Lei citate e mi è sembrato che il suo discorso non facesse una piega. Nonostante ciò ho chiesto anche ad una persona che lavora in un comune ed ha il mio stesso contratto, e mi ha detto che non gli sono stati concessi permessi per sostenere esami universitari. Io gli ho fatto leggere ciò che Lei mi aveva scritto, ma al mio amico hanno risposto che la l 300 non è applicabile ai lavoratori statali poichè è nata per i lavoratori non statali. Però sono a conoscenza che in alcuni comuni lo concedono quindi la questione è controversa, e asembra quasi che la concessione di tale permesso sia discrezionale. Come fare a saprne di più o ad avere una risposta univoca? Io per i momento inoltrerò richiesta scritta al Comune Capofila del distretto per cui lavoro. Grazie |
francesca |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 15/10/2008 : 07:35:01
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A mio modo di vedere di discrezionale non c'e' proprio nulla.L'art 69 della L.165/2001 e' chiarissimo. La legge 300 e' applicabile sia al pubblico che al privato per i motivi che gia' citai nella precedente risposta. Non si puo' ledere un diritto ex lege per cui ( pur capendo che il tuo contratto e' a tempo determinato...) sarebbe curioso sapere cosa ne pensa il giudice del lavoro ( il contratto e' di natura privatistica ed il suo giudice naturale e' quello ordinario e non il Tar). Ti assicuro che non stai chiedendo nulla che non ti spetti. |
Paolo |
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