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 Decurtazione pensione dei "nonni vigile"
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fedeg78

24 Posts

Scritto - 13/08/2008 :  11:59:21  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Non so se vi è capitato il caso, ma ho un signore che fa il nonno vigile presso il nostro ente che ci chiedeva come mai l'INPS gli ha decurtato la pensione in seguito alla presentazione del 730 con l'indicazione del reddito percepito anche come nonno vigile (gli hanno detto che il motivo della decurtazione è quello).
Il reddito percepito da nonno vigile (prestazione di fare ecc) rientra tra le attività di pubblica utilità e, che io sappia, non comporta la decurtazione della pensione, inoltre è il primo caso che mi succede e sono un po' perplessa.
A questo punto può bastare una nostra lettera in cui dichiariamo che il reddito che lui percepisce rientra in quella tipologia di attività?
e nella certificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 322/98, è il caso che indichi anche che, tra le varie attività del 1040, quella che certifico è quella di attività di pubblica utilità in modo che in sede di 730 sia più chiaro?
Grazie a tutti!

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 19/08/2008 :  15:47:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La disciplina del cumulo lavoro pensione dà la possibilità di continuare a lavorare dopo il pensionamento, senza dover rinunciare all'intera o a una grossa fetta della pensione.

Non per tutti è possibile, dipende dalla tipologia di pensione e dal lavoro svolto, se questo è dipendente o autonomo.

Il cumulo totale che permette di ricevere l’intero importo della pensione pur continuando a lavorare, è previsto per tutte le pensioni di vecchiaia, indipendentemente dal tipo di lavoro, sia esso autonomo o dipendente; è previsto anche per chi riceve una pensione di anzianità, con alcune eccezioni.

Ottiene il cumulo totale chi è andato in pensione prima del 1° gennaio 2003, con almeno 58 anni di età e 37 anni di contributi; chi invece è andato in pensione prima della stessa data, ma non rientra nei requisiti appena specificati, può comunque ottenere il cumulo totale versando all’Ente di previdenza una somma una tantum prevista per legge.

E ancora, via libera a chi prima del 1 gennaio 2003 ha maturato almeno 40 anni di contributi e a chi, prima della stessa data, aveva raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia, ossia 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini.

No al cumulo totale o parziale per chi è andato in pensione dopo il 31 dicembre 2002 e continua a svolgere un lavoro da dipendente pur vendo maturato la pensione di anzianità.

Il cumulo parziale è previsto per le pensioni delle categorie "anzianità" e "invalidità" che non raggiungono i 37 anni di contributi o i 58 anni di età, ma il cui importo superi il trattamento minimo di legge (443,12 euro mensili, per l'anno 2008), possono essere cumulate con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%.

Per chi gode di una pensione calcolata con il sistema contributivo sono previste le seguenti regole.

Prima dei 63 anni il lavoratore dipendente perde l'intera pensione; il lavoratore autonomo mantiene la pensione minima a cui si aggiunge il 50% della quota eccedente.

Dopo i 63 anni sia con un lavoro autonomo che con un lavoro dipendente si mantiene la pensione minima più il 50% della quota eccedente.



Dal 1° gennaio 2009 le pensioni d’anzianità in regime retributivo potranno beneficiare della piena cumulabilità, che, come detto, è già in vigore per le pensioni di vecchiaia. E’ quanto stabilito dal decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008.

Analogamente le pensioni contributive diventano totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro, se rispondono ai seguenti requisiti: pensioni di vecchiaia acquisite con 40 anni di contributi; pensioni di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile ossia 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne; pensioni dirette conseguite in via anticipata rispetto all’età pensionabile con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge numero 247 del 24 dicembre 2007.

Ora, a seconda della casistica in cui rientra il nonno vigile, bisogna verificare la corretta decurtazione che prescinde la pubblica utilità poiche' lo hai retributio comunque come 1040 ovvero lavoro autonomo e/o occasionale .

Paolo
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fedeg78

24 Posts

Scritto - 28/08/2008 :  11:29:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Pare che siamo riusciti trovare la soluzione al problema del nostro "nonno vigile" grazie all'aiuto dell'INPS:
ci hanno consigliato di fare una certificazione in cui si fa riferimento alla circolare n. 197/2003 per quanto riguarda la non applicazione del divieto di cumulo nel caso di attività svolta nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili organizzate dagli enti locali(art. 10 comma 5 del Dlgs 30/12/1992 n. 503).
Spero possa essere d'aiuto anche a qualche altro....
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