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tpa

390 Posts

Scritto - 16/10/2012 :  20:16:34  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Comunicato del 16 ottobre 2012


Nel riportare il testo del comma 2-bis dell’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , come introdotto dall’articolo 3, comma 1 lettera m) del decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che è il seguente:

"2-bis. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di concerto, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri”

si segnala anche che il comma 3 e 4 del predetto articolo 3 prevedono quanto segue:

3. I rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'articolo 234, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti professionali di cui al precedente periodo e i criteri per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera m).

4. La disposizione di cui al comma 1, lettera m), si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3.

Amedeo

vincenti

1029 Posts

Scritto - 17/10/2012 :  21:04:32  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ancora incertezza sui requisiti professionali che i dipendenti ministeriali dovranno avere per presiedere i collegi di revisione dei grandi enti locali (città metropolitane, province, capoluoghi e comuni con più di 60 mila abitanti).

Prima bisognerà attendere il decreto attuativo (emanato di concerto da Viminale e Mef) che definirà i criteri per la designazione. E poi si dovrà aspettare il primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'emanazione del decreto. Insomma, la rivoluzione, che rischia di far perdere circa 250 posti ora occupati dagli iscritti agli albi dei revisori e dei dottori commercialisti, ci sarà ma avverrà gradatamente.

Perché prima bisognerà sciogliere il nodo legato al curriculum. Con uno scarno comunicato pubblicato sul sito del dipartimento finanza locale, il ministero dell'interno si è limitato a richiamare l'attenzione sulla novità introdotta dal decreto salva-enti (dl n.174/2012) che «al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica» ha previsto che sia un dipendente del Mef o del ministero dell'interno, designato dal prefetto e scelto di concerto dai ministri dell'interno e dell'economia, a presiedere i collegi di revisione.

Ma nessuna indicazione è arrivata su anzianità professionale, formazione e iscrizione all'albo dei revisori legali o dei dottori commercialisti. Il dipartimento si è limitato a ricordare che, sempre ai sensi del dl 174, i rappresentanti del Viminale e del Mef nei collegi di revisione dovranno essere «scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico». E che tali requisiti saranno definiti in un decreto di natura non regolamentare che sarà emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del dl 174.

Solo allora si saprà se i dipendenti ministeriali potenzialmente affidatari di incarichi negli enti locali dovranno possedere gli stessi stringenti requisiti oggi richiesti alla generalità dei professionisti. In ogni caso, la novità si applicherà dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto.

FONTE: ITALIA OGGI

g.vincenti
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