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tpa
390 Posts |
Scritto - 15/10/2012 : 16:25:45
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Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 237 del 10 ottobre 2012 del decreto legge 174, in vigore dall’11 ottobre, è ridisegnato il ruolo del responsabile dei servizi finanziari degli enti locali. Tale figura, in quattro modifiche apportate al Testo Unico degli enti locali, si delinea come un "baluardo" della tenuta della finanza locale. La prima riguarda il visto di regolarità contabile. La nuova formulazione dell'art. 49 del Tu prevede che ogni proposta di delibera che "comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente" deve obbligatoriamente ottenere il visto del ragioniere.
Le altre modifiche riguardano "status" e competenze del responsabile finanziario. La rivisitazione del Tu degli enti locali rende inamovibile il responsabile dei conti degli enti. Attraverso una modifica all'articolo 109 l'incarico del responsabile finanziario può essere revocato solo in caso di "gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni". L'ordinanza del legale rappresentante dell'ente (sindaco o presidente della Provincia), per essere esecutiva, deve ottenere previamente un parere obbligatorio sia del Viminale che di via XX settembre.
Questa "inamovibilità" assume ancor più rilevanza se letta in modo coordinato, sia alle nuove tipologie di controlli affidate a tale figura, sia alle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2013.
Rispetto alla mappatura dei controlli interni, il nuovo articolo 147 dispone che spetta al responsabile finanziario la funzione di garantire la gestione del bilancio e il rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Per svolgere tali funzioni, il responsabile deve agire in piena autonomia e tenendo "conto degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato".
La garanzia e la salvaguardia dei vincoli di finanza pubblica sono esaltate dalla nuova normativa del Ddl stabilità. Il Ddl impone alle pubbliche amministrazioni una rigida programmazione finanziaria nell'esecuzione degli investimenti. Dal 2013, gli enti locali possono avviare le procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici solo se sono in grado di garantire i termini di pagamento previsti dalla normativa, ossia, solo se sono è in grado di rispettare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno già in sede di programmazione delle opere pubbliche e non, come accaduto in passato, rinviando all'esercizio successivo i pagamenti.
La norma prosegue dando la facoltà alle amministrazioni appaltanti di sospendere l'efficacia dei contratti già sottoscritti, senza diritto ad alcun indennizzo delle parti, nel caso in cui la prosecuzione del contratto non consenta il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il responsabile "in autonomia" e tenendo conto degli indirizzi che gli derivano dalla Ragioneria generale dello Stato, dovrà garantire che i lavori già finanziati e da programmare siano in linea con le norme relative alla tempestività dei pagamenti e il rispetto del patto di stabilità interno.
FONTE: IL SOLE 24 ORE |
Amedeo |
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michele
69 Posts |
Scritto - 15/10/2012 : 18:20:13
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Secondo me il D.L. 174 ha diversi profili di incostituzionalità, a cominciare proprio dalla norma che prevede un parere di min. int. e mef affinchè il Sindaco possa revocare l'incarico del "ragioniere". O cambiano la Costituzione (in particolare il titolo V) o alla prima occasione molte disposizioni cadono |
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carla
94 Posts |
Scritto - 16/10/2012 : 08:59:45
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C'e già la bozza di disegno di legge di riforma del titolo V della Costituzione DDL entrata nel Consiglio dei Ministri di martedì 9 ottobre 2012.
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oliviero.tidu
48 Posts |
Scritto - 17/10/2012 : 17:26:38
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| La nuova norma, come contraltare al carico di nuove responsabilità poste in carico ai responsabili del servizio finanziario, pone limiti alla revoca ma scorda che la gran parte dei responsabili del servizio finanziario non sono dirigenti ma incaricati temporaneamente dello svolgimento delle funzioni dirigenziali, pertanto restano (salvo futura improbabile giurisprudenza contraria) soggetti ad un mancato rinnovo dell'incarico. Questo mi pare il primo punto debole della norma, il secondo punto debole è che, una volta configurata una situazione così forte di "controllore interno", come tale soggetto ad un maggior carico di lavoro e ad un potenziale continuo "atrito" con gli altri responsabili e con la parte politica, la norma non pone alcun limite alla possibilità che al responsabile del servizio finanziario vengano attribuite responsabilità ricadenti in funzioni non strettamente correlate al suo ruolo, di fatto impedendogli, nel gran parte dei casi, di svolgere seriamente i controlli che gli vengono richiesti. Senza contare poi che per il cumulo di responsabilità (ad esempio tributi, personale, patrimonio ecc.) si avrebbe un'evidente situazione di controllore che controlla se stesso. Non credo proprio che, se si vuole davvero creare un serio sistema di controllo interno, il legislatore possa pensare di aver concluso qui. |
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moncalieri
2 Posts |
Scritto - 18/10/2012 : 10:45:00
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Condivido la preoccupazione per il cumulo di incarichi che poco hanno a che vedere con il ruolo di responsabile del servizio finanziario, e che di fatto vanificano le funzioni di controllo e vigilanza da ultimo esaltate dal D.L. 174/12. Inoltre penso che anche le funzioni di controllo vadano meglio circostanziate. Pensiamo al controllo che il Dl 174/12 affida al responsabile del servizio finanziario in materia di partecipate e di riflessi sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente. Di fatto, in Comuni medio-piccoli, come può essere esercitato questo controllo? Il più delle volte, le partecipate nemmeno rispondono alle richieste di documentazione o di chiarimenti che inviamo, soprattutto se la partecipazione del Comune ha un peso irrilevante... |
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