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vincenti

1029 Posts

Scritto - 04/09/2012 :  20:38:26  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Ormai nessuna norma che attiene gli enti locali risparmia gli organi di revisione deputati al controllo degli stessi da ulteriori e nuovi adempimenti.

Così è stato anche per la spendig review, ultima disposizione in ordine cronologico, approvata dal Governo, in via d’urgenza con il decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 e convertita in legge n. 135 del 7.8.2012.

Passando a rassegna le disposizioni normative recate da tale legge ci si accorge che gli adempimenti a carico dell’organo di revisione, recentemente censiti in una settantina circa, sono ulteriormente aumentati.

Il comma 4 dell’art. 6 della legge, dispone a carico degli enti locali una verifica dei rapporti di debito e credito nei confronti delle società partecipate. In pratica un adempimento che per i non addetti ai lavori, in un regime di contabilità “normale” non dovrebbe essere assolutamente necessario. Purtroppo, troppo spesso, e non solo per la difformità del sistema contabile i crediti dei Comuni nei confronti delle proprie partecipate non sempre risultano equivalenti ai debiti della stessa verso l’ente e viceversa. Pertanto gli enti locali, al fine di eliminare tali incongruenze, in fase di redazione del rendiconto per l’annualità 2012 dovranno obbligatoriamente allegare una nota che evidenzi i motivi di eventuali discordanze e fornire la motivazione delle stesse. L’organo di controllo dell’ente deve procedere ad “asseverare” tale nota. Inoltre la norma prevede che gli enti, devono adottare, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitore e creditorie.

Un ulteriore adempimento, più immediato, la cui decorrenza è prevista nei prossimi mesi, è quello disposto dal comma 17, dell’art. 6. Gli enti locali, già dal bilancio di previsione 2012, la cui scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2012, devono iscrivere un fondo svalutazione crediti nella misura del 25 % dei residui attivi risultanti al titolo I (Entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione gli enti locali possono escludere dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.

g.vincenti

gaspare

1 Posts

Scritto - 07/09/2012 :  08:48:15  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Salve, vi leggo da molto ma sono registrato da poco. Non ho trovato gran che sul grado di analicità che devono possedere le relazioni dei dirigenti degli Uffici che attestano la permanenza delle ragioni del debito. Di contro credo che la responsabilità che sono chiamati ad assumersi in solido con i revisori è parecchio elevata.
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