Si pubblica il testo del parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta dell’ANCI, relativo ai criteri di applicazione delle disposizioni che impongono di ridurre la spesa di personale flessibile da parte degli Enti Locali e le relative deroghe (introdotte dall’art. 1, c. 6 bis del Decreto legge 29/12/2011 n. 216 e dall’art. 4 ter, c. 12, della legge n. 44/2012, di conversione in legge del D.L. n. 16/2012) per le assunzioni necessarie a garantire le funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e del settore sociale nonché, per il solo 2012, per garantire la continuità dei rapporti di lavoro del personale fuoriuscito dal bacino dei lavoratori socialmente utili coinvolto in percorsi di stabilizzazione.
In particolare, secondo il Dipartimento, concordemente con quanto sostenuto dall’ANCI, dal dato letterale della disposizioni non si riscontrano elementi per poter ritenere che la spesa afferente a tali categorie di personale, per le quali vige la deroga, sia da decurtare dalla base di calcolo 2009; pertanto, il conteggio va effettuato cumulativamente, considerando nella base di calcolo tutte le fattispecie di lavoro flessibile di cui all’art. 9, c. 28 dl 78/2010, senza distinzione dei settori di riferimento |