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lello

113 Posts

Scritto - 14/05/2012 :  19:01:01  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
ad un dipendente di categoria C (posizione economica C4) sono state attribuite le mansioni superiori per un periodo di mesi 6; al fini dello stipendio il ccnl prevede che il calcolo si fa con riferimento alle posizioni inziali: quindi bisogna verificare la differenza tra C1 e D1: è corretto? oppure tra C4 e D1?

lello

alessandro_manzoni

128 Posts

Scritto - 26/05/2012 :  17:47:27  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
tra C4 e D1
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Cri

89 Posts

Scritto - 01/06/2012 :  11:20:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Aran

RAL126 – Orientamenti Applicativi


Qual è il trattamento economico da riconoscere al dipendente cui sono state conferite mansioni superiori?

Il trattamento economico dei lavoratori assegnati a mansioni superiori è chiaramente disciplinato dall'art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale il compenso è pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del profilo rivestito e quello iniziale corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni affidate. Per esempio:

- se al dipendente di categoria C vengono affidate le mansioni superiori di un profilo con tabellare in D1, il compenso è pari alla differenza tre D1 e C1;

- se allo stesso dipendente sono state assegnate mansioni di un profilo con tabellare in D3, il maggior compenso è determinato dalla differenza tra D3 e C1.

Ai fini delle mansioni superiori non ha alcun rilievo la posizione economica acquisita dal lavoratore per effetto della progressione economica all'interno della categoria ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come pure non ha alcun rilievo la posizione economica del lavoratore assente nella categoria superiore.

Ciò che rileva, infatti, è il trattamento economico iniziale del profilo professionale inferiore rispetto al trattamento economico iniziale del profilo professionale di categoria superiore.

Per la esatta individuazione del "trattamento economico iniziale" occorre fare necessariamente riferimento alla disciplina dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000, che ha dettato diverse e distinte nozioni di retribuzione; in particolare quella prevista dal comma 2, lett. a), si riferisce sicuramente al "trattamento economico iniziale" di ogni posizione di accesso nel nuovo sistema di classificazione.

Trattandosi di una differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. a) del CCNL del 14/9/2000, il relativo importo (ai sensi dell’art. 13 del CCNL del 5/10/2001), incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

Pertanto, al dipendente saranno corrisposti anche i ratei di tredicesima mensilità, in misura corrispondente ai periodi di svolgimento delle mansioni superiori.

Per il periodo di svolgimento delle mansioni superiori, poiché il citato comma 4 dell'art. 8 del CCNL del 14.9.2000, esclude benefici economici ulteriori e aggiuntivi rispetto al differenziale retributivo espressamente menzionato, è da ritenere che il trattamento economico accessorio, nelle sue diverse componenti (e quindi anche il compenso per il lavoro straordinario), debba essere sempre calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

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