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vincenti

1029 Posts

Scritto - 24/04/2012 :  19:31:17  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito di Gianluca Bertagna

Ecco la Deliberazione n. 11/2012 della Corte dei conti Sezioni riunite. L’argomento è la possibilità di avvalersi di lavoro flessibile e co.co.co. nel limite della spesa sostenuta nell’anno 2009. La norma è valida, dal 2012, anche per gli enti locali. Ci si è chiesti se tale limite fosse cogente oppure di principio per gli enti locali.

Ecco le risposte dei magistrati contabili:

a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di
lavoro flessibile, introdotti dall’art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall’art. 4,
comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012)
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di
autonomia territoriale.Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano
direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da
parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.

b) L’adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare
degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l’espressione della
predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per
le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura
dei rapporti temporanei.

c) Nel solo caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento
delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi
per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del
vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come
possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla
norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.

d) Resta comunque ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo
della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per
le forme di assunzione temporanea elencate.

g.vincenti

vincenti

1029 Posts

Scritto - 24/04/2012 :  19:44:28  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In tema di enti locali, tra le novità approvate in extremis dai deputati, spunta un mini allentamento del patto di stabilità, che riguarda soprattutto le spese per il personale. I comuni che spendono meno del 50% della spesa corrente per il personale potranno assumere personale a tempo indeterminato nei limiti del 40% (non più del 20%) di quanto speso l'anno precedente per la chiusura dei rapporti di lavoro. È quanto prevede un emendamento al dl fiscale approvato dalla Camera.

I comuni che spendono meno del 50% delle spese correnti per il personale avranno anche più facilità nell'assumere personale nella scuola, nella polizia locale e nei servizi sociali. “L'onere è valutato - si legge sempre in un emendamento del relatore al dl fiscale approvato dalla Camera - nella misura ridotta del 50%”. Per quanto riguarda la possibilità di assumere con forme contrattuali flessibili, l'emendamento prevede che, sempre per le assunzioni di vigili urbani, personale scolastico e sociale, dal 2013 possa essere superato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Resta, tuttavia, il vincolo della spesa che, in ogni caso, non può superare quella complessiva del 2009. Resta fermo comunque, così come previsto da un dl anticrisi del 2008 targato Tremonti, il divieto di assumere personale agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti.

Il piccolo allentamento del patto di stabilità sul fronte dei vincoli per il personale, ma a saldi invariati, alza, inoltre, la percentuale (10%) di top manager a contratto che possono essere assunti. Per i comuni fino a 100mila abitanti, il tetto raddoppia e passa al 20%. L'emendamento consente un incremento del contingente degli incarichi dirigenziali a contratto, stabilendo un limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale.

La norma prevede la possibilità di ampliare tale contingente sino al 20% per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100mila abitanti e al 13% per i comuni tra i 100mila e i 250mila abitanti. Una deroga, quest'ultima, che potrà avvenire però solo “nell'ambito dei vincoli previsti per le assunzioni a tempo indeterminato”. Si prevede infine la possibilità in via transitoria di superare i limiti fissati per poter rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso e in scadenza entro il 31 dicembre 2012.

g.vincenti
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