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tpa
390 Posts |
Scritto - 05/04/2012 : 17:42:44
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Parere Ministero dell'Interno.
Art. 3 comma 61 legge n. 350/2003. Una Amministrazione ha rappresentato di voler procedere alla copertura di un posto di dirigente del Settore Finanziario, resosi vacante per pensionamento, mediante l’utilizzo di una graduatoria di concorso di uguale profilo espletato da un comune. L’art. 3 proroga fino al 31.12.2012 le graduatorie approvate successivamente al 31.12.2005. Codesto Ente ha chiesto se l’accordo tra le amministrazioni interessate, previsto dalla succitata normativa, possa ritenersi raggiunto nel caso specifico, laddove l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria è stata richiesta con delibera di Giunta comunale mentre il consenso all’utilizzo è stato espresso con nota del Sindaco, quale rappresentante legale.
OGGETTO: Art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003. Utilizzo graduatorie di altre amministrazioni. Richiesta di chiarimenti.
Con una nota una Amministrazione ha rappresentato di voler procedere alla copertura di un posto di dirigente del Settore Finanziario, resosi vacante l’1.7.2011 per pensionamento, mediante l’utilizzo di una graduatoria di concorso di uguale profilo espletato da un comune viciniore, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione n. 497 del 2006.
Nel richiamare l’art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, e, da ultimo, l’art. 1, comma 4, del D.L. 29.12.2011, n. 216, che proroga fino al 31.12.2012 le graduatorie approvate successivamente al 31.12.2005, codesto Ente ha chiesto se l’accordo tra le amministrazioni interessate, previsto dalla succitata normativa, possa ritenersi raggiunto nel caso specifico, laddove l’autorizzazione all’utilizzo della graduatoria è stata richiesta con delibera di Giunta comunale mentre il consenso all’utilizzo è stato espresso con nota del Sindaco, quale rappresentante legale. Al riguardo, si fa presente che l’art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.
Al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell’accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Detto accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle predette graduatorie.
Come previsto dal richiamato art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del bando di concorso. Inoltre, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 6351 del 13.3.2004, la medesima deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire.
Posto quanto sopra, si fa presente che la normativa soprarichiamata, disciplinante la materia de qua, non stabilisce alcuna modalità di rilascio della prescritta autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazione degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi. Conseguentemente, nel caso rappresentato non si ravvisano motivi ostativi al citato utilizzo intendendosi raggiunto l’accordo con le manifestazioni di volontà degli enti interessati. |
Amedeo |
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katia74kp@libero.it
165 Posts |
Scritto - 16/04/2012 : 12:19:47
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MOLTO INTERESSANTE QUESTO PARERE, PER CUI, A DETERMINATI REQUISITI, SI POSSONO USARE ANCHE LE GRADUATORIE DI ALTRI COMUNI SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO?
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michele
69 Posts |
Scritto - 18/04/2012 : 21:53:07
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No, il previo accordo deve sempre sussistere, il problema al riguardo è quello del momento in cui deve essere reggiunto. Sul punto segnalo l'interessante sentenza del TAR Veneto n. 864 del 2011, unico precedente giurisprudenziale che mi risulta sul punto. Secondo i giudici veneti, con una motivazione ben fatta e convincente, l'accordo può essere stipulato prima dell'utilizzo della graduatoria e non è necessario che sia raggiunto prima dell'indizione o della approvazione della stessa. Dopo tale sentenza infatti la stessa funzione pubblica che prima sosteneva che ciò non fosse possibile, ha cambiato opinione dicendo che è preferibile. Nel caso di psecie peraltro, tale possibilità era espressamente prevista nel regolamento dei concorsi del comune. La sentenza è molto importante anche perchè chiarisce la portata dell'articolo 91 e sulla categoria o profilo professionale di equivalenza. Anche in questo caso, quello che la sentenza afferma è cosa parzialmente diversa da ciò che dice erroneamente il ministero. Solo una considerazione di mero fatto (per il diritto rimando alla citata TAR 864/2011): quando si utilizza una graduatoria per assumere ulteriori soggetti ripsetto a quelli inizialmente messi a concorso, si conosce esattamente chi si va ad assumere. Non vedo cosa cambi se ciò avviene per una graduatoria propria o di altri. Come correttamente dice la sentenza il principio concorsuale è stato rispettato. Lo stesso dicasi per esempio per le nomine dei segretari e così via.
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