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tpa

390 Posts

Scritto - 04/04/2012 :  14:19:49  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito di Gianluca Bertagna

Primavera è anche tempo di erogazione della produttività/performance dell’anno precedente.

Ma come regolarsi con le assenze? Quali eventuali riduzioni effettuare automaticamente?

Riporto un commento che avevo fatto tempo fa, che mi sembra però molto attuale.

— — — —

Nonostante l’abrogazione dell’art. 71 comma 5 del Dl n. 112/08 continuano i dubbi degli operatori degli enti locali in materia di assenze e impatto delle stesse ai fini della contrattazione integrativa decentrata.

Ritengo che tale comma per le autonomie avesse pochissimo senso. Anzi, rischiava di diventare una specie di “ammissione di colpa” per comportamenti non virtuosi; in altre parole rischiava di portare ad affermare che dopo dieci anni dall’entrata in vigore della tornata contrattuale del 1999 ci fossero ancora dei sistemi che erogavano i compensi incentivanti in base alla presenza in servizio.

Nulla di più falso, soprattutto dopo che l’art. 37 del Ccnl del 22.01.2004 aveva sancito qualsiasi erogazione sulla base della presenza o con altri automatismi (a pioggia).

Non ho mai capito il perché se viene stabilito un compenso di produttività di 1.000 euro e il dipendente raggiunge con più che sufficienti prestazioni il risultato, poi si debba andare a fare una proporzione sui giorni di assenza e di presenza.

Altresì non ho capito come possa una indennità per specifiche responsabilità di 1.500 euro essere a fine anno ridotta in base a quanti giorni quel dipendente non si è recato al lavoro. Come se organizzare, programmare, gestire si possano fare solamente nei giorni in cui uno è in servizio. Sarebbe come affermare a priori che un dipendente non sia in grado di gestire il proprio tempo del lavoro. E quindi che senso avrebbe quella responsabilità?

Rischio, disagio, turno, straordinario, reperibilità, ecc. ecc. da sempre potevano essere erogati solamente sulla base della presenza in servizio e quindi, ancora una volta l’art. 71 comma 5 non c’azzeccava nulla.

L’unico caso di vera applicazione della norma era per quegli enti che avevano inserito nel proprio contratto integrativo le cosiddette “franchigie”: fino a … giorni di assenza hai diritto ugualmente ad un compenso pieno; fino a … mesi di assenza partecipi ugualmente all’erogazione delle risorse; ecc. ecc.

Quindi in conclusione: l’art. 71 comma 5 aveva poco a che fare con gli enti locali che da oltre 10 anni hanno una produttività erogata sulla base di risultati, obiettivi e un sistema permanente di valutazione. La sua (giusta) abrogazione ha quindi ancora meno effetti di prima.

Amedeo
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