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 FINANZIAMENTO INDENNITA' DI COMPARTO
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marcoviti

47 Posts

Scritto - 01/04/2012 :  16:48:35  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Riguardo all'indennità di comparto la norma prevede che essa va finanziata per la maggior parte dal fondo per la contrattazione decentrata e per un'altra parte dal bilancio comunale. Per i nuovi posti essa è completamente a carico del bilancio comuale: cosa si intende e a partire da quale anno? Nel mio ente è stato assunto un B1 (NUOVO POSTO PREVISTO) nell'anno 2006, un C1 (NUOVO POSTO PREVISTO) nell'anno 2008 e un D1 (NUOVO POSTO PREVISTO IN SOSTITUZIONE DI UN PENSIONAMENTO COME D3 PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE) nell'anno 2008. Cosa devo imputare sul fondo? dovrò imputare tutto il costo sul Bilancio Comunale?

Cri

89 Posts

Scritto - 02/04/2012 :  10:54:56  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Relazione Aran CCNL del 22.01.2004:


E’ del tutto evidente che per i nuovi assunti, sia su posti vacanti nella fase di prima applicazione della presente disciplina, (quindi negli anni 2002 e 2003) sia, a maggior ragione, su posti di nuova istituzione conseguenti ad incrementi di dotazione organica, l’importo della indennità di comparto deve essere interamente finanziata dal bilancio degli enti, i quali dovrebbero prevedere tale onere in sede di elaborazione della programmazione dei fabbisogni con rideterminazione, in aumento, delle dotazioni organiche, con copertura dei relativi oneri complessivi; tra questi, abbiamo già illustrato anche quelli correlati al salario accessorio, secondo la disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, da tener presente, a titolo indicativo, con riferimento alla media unitaria, nell’ente, delle risorse decentrate stabili.
I criteri appena illustrati per il finanziamento della indennità di comparto per i nuovi assunti sono utili anche con riferimento al personale che viene riclassificato nella categoria superiore a seguito di progressione verticale; i maggiori oneri della colonna 1
sono sempre a carico del bilancio, per quelli delle colonne 2 e 3 occorre distinguere:
a) se il posto di organico conferito per progressione verticale era occupato da un lavoratore cessato dal servizio con recupero del finanziamento della propria quota dell’indennità di comparto tra le risorse stabili, la quota parte dei maggiori oneri come differenza rispetto al valore in godimento da parte del lavoratore interessato) sarà sempre a carico delle medesime risorse decentrate stabili;
b) se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 (quindi senza alcun pagamento della indennità di comparto) la quota parte dei maggiori oneri è a carico del bilancio dell’ente.
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alessandro_manzoni

128 Posts

Scritto - 06/05/2012 :  14:34:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi dici dove è scritto che l’indennità di comparto dei nuovi assunti è tutta a carico del bilancio?

Indennità di comparto
Art. 33 CCNL 22.1.2004
Istituzione e disciplina della indennità di comparto

1. Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.

2. L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.

3. L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.

4. L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:
a) con decorrenza dell'1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;

b) con decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 comma 1;

c) con decorrenza 31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
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Cri

89 Posts

Scritto - 07/05/2012 :  09:11:49  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'ho riportato. Relazione Aran.
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