| Autore |
Topic  |
|
|
ninogrn
12 Posts |
Scritto - 20/03/2012 : 23:39:00
|
Salve vorrei sapere, se due lavoratori (fretelli) possano godere dei permessi previsti dalla legge 104 (3gg al mese) in merito allo stesso disabile (padre) nella misura di 6 mesi ciascuno a turno, giustificando la scelta dal fatto di evitare di "sovraccaricare" un solo lavoratore nell'accudire il disabile, in quanto entrambi con famiglia e figli piccoli anch'essi bisognevoli di cure. Secondo voi è regolare?? |
|
|
Cri
89 Posts |
Scritto - 21/03/2012 : 08:22:54
|
| Io non l'ho permesso nel mio ente. |
 |
|
|
ninogrn
12 Posts |
Scritto - 21/03/2012 : 10:54:38
|
Ok, anche il mio ente, ma al di la del semplice "NO, Non è fattibile" vorrei capire secondo quale disposto normativo ciò non è permesso. Credo sia sempre utile mettere in discussione le proprie scelte per approfondire il tema. Ripongo il quesito in altra veste...: Se il lavoratore A dopo un lasso di tempo limitato fa espressa comunicazione di rinuncia dei permessi della 104 al suo Ente, e dopo qualche giorno il lavoratore B (fratello di A) comunica allo stesso Ente di accudire secondo quanto previsto dalla L. 104 il proprio genitore e dunque di voler beneficiare dei relativi permessi, voi che rispondete?: ... egregio, ci dispiace ma per il disabile (genitore di A e B) già è stata concesso al lavoratore A i permessi richiesti e che lo stesso successivamente ha fatto espressa rinuncia, dunque a lei (lavoratore B) non possono essere concessi. Morale? il disabile continuerá ad essere accudito, ma nessuno usufruirá dei permessi. A me non sembra un discorso logico. |
 |
|
|
Cri
89 Posts |
Scritto - 22/03/2012 : 08:41:32
|
Circolare Inps n. 155/2010 e circolare FP 13/2010 Il riformulato articolo 33, comma 3, della legge 104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Tale previsione normativa muovendo dall’intento di caratterizzare il concetto di esclusività dell’assistenza - non piu’ previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia - interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona. Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari. |
 |
|
|
ninogrn
12 Posts |
Scritto - 22/03/2012 : 15:32:11
|
| Grazie Cri, sei stato molto chiaro ed esaustivo |
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|