Sentenza in controtendenza rispetto agli orientamenti consolidati ed anche fonte di notevoli perplessità (a chi riporta) da parte del Tribunale di Verona. Il Giudice del Lavoro con la pronuncia del 23.02.2012 riconosce ai dipendenti della Provincia di Verona il diritto a percepire sia l'indennità di vigilanza che quella di disagio.
Queste le argomentazioni del Giudice: "... il diritto al pagamento della indennità di vigilanza e della indennità di disagio trovano la propria fonte in autonome previsioni dei contratti collettivi nazionali e integrativi.... le due indennità oggetto di causa sono dirette a compensare particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, le quali non sono necessariamente coincidenti .... l'indennità di disagio ha la funzione di compensare particolari situazioni di lavoro più gravose (turni, rischi, reperibilità, esposizione ad intemperie ed agenti atmosferici) mentre l'indennità di vigilanza ha la funzione di attribuire un riconoscimento economico per lo svolgimento di particolari funzioni (polizia giudiziaria) che comportano particolari responsabilità .... l'obbligo di pagamento delle indennità in esame discende da contratti collettivi i quali non risultano essere affetti da nullità ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001 per contrasto con norme imperative o con i vincoli dettati dalla contrattazione nazionale ....". |