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85st

648 Posts

Scritto - 28/02/2012 :  15:44:18  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
dal sito Ancitel

DOMANDA:

Diversi dipendenti, in prossimità del compimento del 65° anno di età, hanno chiesto notizie sul trattenimento in servizio per un biennio ex art. 16 D.Lgs. 503/1992. La normativa attuale, però, attribuisce tale facoltà all'Amministrazione, previa approvazione del piano triennale delle assunzioni. A questo punto sorge il quesito: con l'attuale riforma Monti, che ha allungato i requisiti per la pensione, è possibile concedere il trattenimento in servizio per i suddetti richiedenti? L'ufficio pensioni ritiene di sì, anche in considerazione del fatto che il Comune non ha ancora approvato il piano triennale delle assunzioni e non potrà approvarlo in tempi brevi per scadenza del mandato elettorale (aprile 2012). Inoltre si chiede di conoscere se è ancora valida la norma che prevede il trattenimento in servizio dei dipendenti, previo inserimento dei trattenimenti in servizio nei piani assunzionali, o se la stessa possa considerarsi tacitamente abrogata alla luce della detta riforma Monti.


RISPOSTA:
Per effetto della c.d. manovra Monti (art. 24, comma 3, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214 del 22/12/2011), dal 2012 scompaiono in buona sostanza le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sostituite da due sole prestazioni: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata". Dal 2012, in particolare, esiste un solo trattamento di vecchiaia che si consegue, con riferimento a tutti i lavoratori in presenza di un requisito minimo contributivo pari a 20 anni ed un'età non inferiore: 66 anni per i lavoratori dipendenti e autonomi.

Sempre a partire dall'anno 2012, la novità assoluta della nuova pensione di vecchiaia è la flessibilità che si sostanzia in un meccanismo premiale a favore di chi ritardi l'accesso alla pensione, rispetto all'età minima prestabilita per legge e fino a 70 anni.

Le norme su trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età pur non essendo state espressamente abrogate, dovranno comunque essere adattate al nuovo regime pensionistico.

Pertanto i dipendenti interessati che non avessero già maturato nel 2011 i 65 anni di età (l'Ufficio Pensioni dell'ente è nel vero), verranno trattenuti in servizio per tutto il periodo necessario al raggiungimento dei requisiti di età voluti dalla nuova normativa e, ciò indipendentemente dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale dell'ente, che dovrà in ogni caso tenere conto del personale trattenuto in servizio.

Valeriana
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