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La Corte dei Conti Sez. Reg.le Calabria, con la deliberazione n. 3/2012 del 26.01.2012, risponde a diversi quesiti su quanto in oggetto formulati dal Comune di Cardeto (ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti). Dal parere della Corte si evince quanto segue:
- il rapporto del 50% tra spesa del personale e spesa corrente si applica a decorrere dal 01.01.2012, mentre per tutto il 2011 il rapporto è stato del 40% (fino al 31.12.2010 era invece il 50%) - nel conteggio previsto dall'art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008 (spesa di personale/spesa corrente) vanno comprese le spese per il personale utilizzato in comando o in convenzione, vanno escluse quelle per il personale comandato o assegnato ad altro ente in convenzione - il divieto di assunzione di cui al precitato art. 76, comma 7, si applica anche al personale LSU - LPU da stabilizzare; la norma limitativa della facoltà di assumere va applicata anche a queste tipologie contrattuali, seppur in presenza di un contributo regionale a favore del Comune - i lavoratori LSU - LPU che dovessero venire stabilizzati diventerebbero comunque a tutti gli effetti pubblici dipendenti e quindi graverebbero il bilancio dell'ente stabilizzatore contribuendo a determinare l'ammontare delle spese complessive del personale da includere nel parametro di cui all'art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008 seppure in presenza di una forma di cofinanziamento della Regione. |