dal sito www.gianlucabertagna.it
Mi pare che la deliberazione n. 82/2011 della Corte dei conti Molise sia stata presa con troppa sorpresa. I giudici hanno semplicemente affermato che le spese per assunzioni finalizzate ad assolvere agli obblighi imposti dalla legge 68/1999 (disabili) rientrano tra le spese di personale al fine del calcolo del rapporto con le spese correnti.
La Deliberazione n. 27/2011 della Corte dei conti Sezioni riunite aveva già chiuso la vicenda, affermando che ai fini di questo calcolo non vi sono eccezioni tra la voce “spesa di personale” da mettere al numeratore.
Peraltro, questo indicatore è un limite che “vieta” le assunzioni con riferimento ad un parametro di natura prettamente finanziaria e di bilancio e sinceramente mi sembrava che fosse sempre stato così. E’ altresì evidente che alle categorie protette da sempre vada data priorità di legge e quindi prima di superare il limite con altre assunzioni, l’ente avrebbe dovuto preoccuparsi della quota obbligatoria.
Cosa diversa è il concetto di “spesa di personale” ai fini del comma 557 o comma 562 della Finanziaria 2007. Ma lì si chiede una riduzione in valore assoluto e la dottrina ha consolidato nel tempo il principio per il quale non rientrano in questo calcolo le assunzioni di categorie protette nella quota d’obbligo (vedi ad esempio Corte conti Veneto, Delibera n. 94/2007).
La Funzione pubblica ha inoltre più volte evidenziato che l’assunzione delle categorie protette nella quota d’obbligo non rientra (giustamente) nelle limitazioni del turn-over (20% per enti soggetti a patto – 100% per enti non soggetti a patto).
|