Il Consiglio di Stato ribadisce che sul diritto allo "scorrimento" della graduatoria decide il giudice ordinario – Consiglio di Stato 5885/2011
Gli stessi giudici ricordano, infatti, che la Corte di Cassazione, anche di recente, ha puntualizzato che in tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O.: “facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione”. Il contesto muterebbe soltanto se la pretesa allo scorrimento della graduatoria fosse legata a un provvedimento come l’indizione di un nuovo concorso.
In questo caso la contestazione investirebbe l'esercizio del potere dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001. In questa circostanza la controversia si focalizzava unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria. Anche perché, pur avendo il Comune affidato il posto di Dirigente del neo istituito Settore ad un terzo con contratto a tempo determinato, tale provvedimento non è stato contestato. |