La Corte dei Conti per la Toscana con delibera 209 del 10 ottobre ha risposto ad una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di CASCINA, relativa all’istituzione del fondo di assistenza e previdenza del personale di polizia municipale di cui all’art. 208 del codice della strada, in particolare se tale istituzione sia in contrasto con l’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 disciplinante il trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici e se, nell’ipotesi in cui tale voce sia ricompresa nel trattamento economico “ordinariamente spettante”, l’ente possa comunque costituire il fondo stanziando e impegnando le relative spese e rinviando la liquidazione degli importi al 2014.
La Corte afferma che: “la spesa sostenuta dall’ente per la previdenza ed assistenza integrativa del personale di polizia municipale, finanziata con i proventi delle sanzioni al codice della strada va considerata, a tutti gli effetti, nella spesa di personale, all’intervento 01, trattandosi di somme destinate al personale del comune per compiti e mansioni che svolge nell’ambito del rapporto di lavoro, in considerazione del particolare disagio cui potrebbe essere sottoposto nell’esercizio delle sue funzioni; la stessa va computata nella base di calcolo ai fini del rispetto del principio di riduzione programmatica sancito, per gli enti superiori a 5.000 abitanti, dalla norma dell’art. 1, comma 557, della L.296/06 (finanziaria per il 2007)”.
Ed ancora “Per analogia si ritiene che la spesa per le forme di assistenza e previdenza integrativa rientrino nelle voci componenti la retribuzione, poiché trattasi di contributo versato in base ad una norma di legge (art. 208 codice della strada) e, di conseguenza, nelle limitazioni contenute nell’art. 9, comma 1, del D.L. citato, non essendovi motivo per non ricomprenderle nel concetto di trattamento ordinariamente spettante al personale nel corso dell’anno (in tal senso anche Sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 139 del 2011). |