(riprendo, a puro titolo di memoria, un parere della Corte dei conti - Lombardia - di qualche mese orsono)
L’art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010) stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. Questo è un requisito per la legittimità del conferimento dell’incarico con un espresso presidio sanzionatorio in termini di responsabilità erariale e disciplinare (delibera n. 1051 del 13/12/2010)
Chiarisce la Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia che “come emerge dal tenore letterale della norma, la portata della disposizione limitativa concerne gli incarichi per studi e consulenze, senza ricomprendere né quelli di ricerca né le altre collaborazioni autonome” (Lombardia/68/2011/PAR del 7 febbraio 2011). Inoltre, secondo la suddetta Corte “il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge.
In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze”. Si deve quindi giungere alla conclusione che “la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento” altrimenti si finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante.
“In particolare, non essendoci un parametro finanziario precostituito (in quanto la spesa per l’anno 2009 è stata pari a zero), il limite è quello della spesa strettamente necessaria che l’ente locale sosterrà nell’anno in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite di spesa, a sua volta, diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.” Il Comune deve fortemente motivare l’atto amministrativo perché “ha l’onere di dimostrare in concreto l’esistenza dei presupposti di stretta necessità, sia di carattere soggettivo sia di tipo oggettivo, che giustificano il ricorso ad una professionalità esterna”. CdC Sezione Controllo Lombardia/227/2011/PAR seduta del 12 aprile 2011 |