La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della rimozione automatica dei dirigenti quando cambia il Governo. Per la Corte è costituzionalmente illegittimo l'art. 19, c. 8, del d.lvo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 2, c. 159, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del d. lvo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del c. 6 del medesimo art. 19 del d.lvo n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
La suddetta disposizione, infatti, determina una interruzione automatica del rapporto di ufficio prima della scadenza (c.d. spoils system), senza le garanzie che devono connotare gli incarichi dirigenziali per assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Seguendo l'orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze n. 104/2007, n. 103/2008 e 81/2010, con la pronuncia depositata lo scorso 25 luglio, n. 246, la Corte ha confermato che l'istituto giuridico dello spoils system contrasta con gli artt. 97 e 98 della Costituzione perché l'interruzione del rapporto di ufficio prima della scadenza priva gli incarichi dirigenziali delle garanzie necessarie ad assicurare l'imparzialità e il buon andamento della p.a. Inoltre, essa ha confermato la necessità di prevedere un confronto dialettico tra le parti nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per le quali ritenga di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista e, dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni.
Fonte: Italia Oggi |