TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 4 luglio 2011, n. 1138 Concorsi pubblici – Requisiti di ammissione, possibilità di introdurre limiti di età in deroga all’ art. 3, comma 6 della legge 127/1997
L’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità. In particolare, la fissazione di limiti di età, anche insuperabili come nel caso di specie (infatti il bando precisa che il limite d’età è comprensivo di ogni elevazione prevista e si prescinde dallo stesso solo per i candidati dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni), per l'accesso ai pubblici impieghi, è una facoltà riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, e non può ritenersi illegittima quando sia motivatamente esercitata con atto regolamentare e venga correlata alla probabilità, statisticamente giustificata, di una duratura conservazione dei requisiti necessari all’ottimale esercizio dell'attività relativa al posto messo a concorso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30.5.2007, n. 2753; TAR Lazio, Roma, sez. I, 9.9.2002, n. 1504). |