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 Riduzione costo apparati amministrativi
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vincenti

1029 Posts

Scritto - 01/07/2011 :  12:15:34  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dal sito LogosPa

L’art. 6, d.l. 78/2010 (cd. manovra d’estate), al fine di ridurre il costo degli apparati amministrativi, ha prescritto un taglio, secondo percentuali prestabilite, di numerose voci di spesa proprie delle amministrazioni statali (a titolo esemplificativo: formazione, incarichi di consulenza, sponsorizzazioni, pubblicità, spese di missioni, indennità, gettoni, gestione autovetture ecc.) stabilendo, altresì, al comma 20, che le singole disposizioni con cui tali tagli sono stati indicati nel corpo dello stesso art. 6 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale.

In materia è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 182 del 17 giugno, con la quale ha chiarito che il richiamato art. 6 non intende imporre alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale solo come limite complessivo di spesa.

La Corte sostanzialmente afferma che il Legislatore statale può, con una “disciplina di principio”, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio ai fini del contenimento della spesa pubblica purchè tali vincoli si traducano in un “limite complessivo” che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Si desume pertanto l’illegittimità delle disposizioni statali che fissano limiti a specifiche tipologie di spesa in quanto configurabili come una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti sulla gestione dei bilanci, in contrasto con quanto previsto dall'art. 119 Costituzione.

g.vincenti
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