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piscino

716 Posts

Scritto - 01/06/2011 :  15:58:22  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
ANCITEL

Domanda


L'Amministrazione comunale intenderebbe procedere ai lavori di ristrutturazione straordinaria di una piazza sita in fronte al lago per migliorare l'habitat locale, favorire il turismo della città ed il rinnovo urbano. Le risorse finanziarie disponibili sono scarse ed un cittadino proprietario di un pubblico locale che si affaccia sulla predetta piazza si è offerto di sostenere anche parzialmente le spese di progetto incaricando un tecnico abilitato di fiducia e successivamente, pagare all'impresa la parte dei lavori che il Comune eventualmente, visto il relativo progetto, non sarebbe in grado di sostenere o dare un contributo al Comune attraverso donazione o simili istituti. Si chiede un parere in merito.


Risposta

Come ritenuto recentemente anche in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato n. 1008 del 7 marzo 2008, Sez. VI che conferma T.A.R. Lazio, sez. I, sentenze del 5/07/2007, n. 206 e del 31/07/2007, n. 7283 ), la P.A. non può ricevere in donazione da un privato degli elaborati progettuali di un opera pubblica poiché è soltanto l'amministrazione competente che può procedere ad eseguire direttamente tali elaborati direttamente oppure può procedere ad affidare tali prestazioni a terzi mediante le specifiche procedure di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici. In particolare è stato affermato infatti che "il codice dei contratti pubblici proibisce che un soggetto diverso dall'amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all'affidamento di un incarico di progettazione di un'opera pubblica.

Per cui per la stipulazione di un contratto pubblico, è necessario che l'intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata all'individuazione del contenuto del contratto e alla scelta del contraente, sia svolta dall'amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso". Tali principi, affermati in relazione alla donazione di una progettazione eseguita da privati e donata ad un ente pubblico, possono peraltro affermarsi, in via analogica, anche quando l'oggetto della donazione sia la stessa opera pubblica che il privato intenda direttamente eseguire. Dunque anche nel caso di specie si ritiene non ammissibile che il privato citato nel quesito possa esso stesso eseguire la progettazione dei lavori di ristrutturazione della piazza comunale o anche i lavori medesimi, per poi donarli al comune, vista la tassatività delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici in ordine alla progettazione ed esecuzione di oo.pp. secondo le regole e procedure ivi stabilite.

In diversa sistematica si ritiene invece ammissibile che il privato possa donare all'ente pubblico una somma da destinare a tali scopi mediante una donazione modale con la quale si vincola la medesima ad un determinato fine (v. art. 793 cod. civ.), somma che, se accettata, sarà gestita direttamente dal comune nel rispetto delle ordinarie procedure vigenti.


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