La Corte dei Conti per il Piemonte, con Deliberazione 55, 11 maggio 2011, rispondendo alla richiesta di parere del Comune di Cameri, in merito all’obbligo di riduzione della spesa di formazione di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha chiarito che nel determinare la spesa da sostenersi, a decorrere dal corrente anno, per l’attività esclusivamente di formazione, le amministrazioni devono anche tener conto delle obbligazioni contrattuali già in essere, dunque, come nel caso prospettato, delle spese derivanti da contratti stipulati nell’anno 2010 che prevedono percorsi formativi pluriennali.
Pertanto, rispetto ai vincoli contrattuali assunti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78, spetterà a ciascuna amministrazione valutare, caso per caso, in base agli strumenti giuridici azionabili nel caso concreto rispetto alle obbligazioni assunte, la possibilità di dare seguito o meno alle previste attività formative, avendo riguardo, da un lato alla compatibilità delle relative spese rispetto ai vincoli finanziari, dall’altro all’essenzialità delle stesse attività rispetto alle esigenze dell’ente, anche in raffronto a diverse eventuali iniziative. |