Dal sito ANCI
Tar per la Puglia Sede di Lecce, sezione terza Sentenza 3 marzo 2010 Nei bandi di gara per la riscossione della Tosap (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,) è vietato agli enti locali inserire requisiti ulteriori rispetto a quelli per l'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
Il Tar per la Puglia si è dunque pronunciato su un caso relativo all'illegittimità di un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione riscossione ed accertamento della tassa per l'occupazione di spazi pubblici che introduca requisiti ulteriori e sproporzionati rispetto a quelli previsti dalla legislazione
In una procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, spiegano i giudici amministrativi, la previsione nel bando di ulteriori requisiti - rispetto a quelli previsti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi - viola i principi di proporzionalità, libertà di concorrenza e favor partecipationis.
Ciò, anzitutto, perché si tratterebbe di una ulteriore richiesta non giustificata dalla dimensione del comune appaltante o da particolari esigenze dello stesso. E poi perché viene ristretto ingiustificatamente il numero dei partecipanti alla gara, rendendo quindi illegittimo, in parte qua, il bando.
La previsione di requisiti ulteriori rispetto a quelli fissati in applicazione di norme di legge, chiarisce in conclusione il Tar pugliese, proprio perché interviene in un campo che è stato regolato in funzione dell’esigenza di garantire le stazioni appaltanti circa la regolare esecuzione del rapporto, con la definizione di parametri ritenuti congrui rispetto alla finalità perseguita,deve dar conto di specifiche e particolari esigenze che rendono inadeguati i citati parametri.
Altrimenti opinando – si legge nella pronuncia in rassegna – si verrebbe inammissibilmente a legittimare la disapplicazione di specifiche previsioni normative,anche in presenza di disposizioni che tassativamente escludono la possibilità di richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente stabiliti.
Più nel dettaglio, per un comune con circa 90.000 abitanti l’aver richiesto lo svolgimento continuativo nell’ultimo quinquennio, e per almeno un triennio, del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei servizi oggetto del bando in forma congiunta ed in almeno due comuni con popolazione superiore a 90.000 abitanti risulta certamente eccessivo se si pensa che, in Italia su oltre 8.000 comuni, solo cinque-sei hanno un numero di abitanti superiore a 90.000 .
Non solo. L’aver richiesto, oltre a tale requisito, un fatturato, relativo agli aggi, negli esercizi finanziari 2006-2007-2008 per un importo non inferiore ad 8.000.000 di euro risulta ancor più restrittivo. di Aldo Musci |