Dal sito Delfino
Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato la risoluzione del 2 maggio 2011 n. 1/DF che ha fornito chiarimenti in merito all'art. 5 del D.lgs. 23/2011 il quale prevede che, con regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 23 del 2011, viene disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l’ADDIRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia già stata istituita.
Si deve sottolineare che nel caso non venga emanato il regolamento governativo entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituzione dell’ADDIRPEF o dell’aumento dell’aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che non hanno istituito l’addizionale o che l’hanno istituita in ragione di un’aliquota inferiore allo 0,4 per cento.
Come già specificato nella news del sito “Addizionale comunale Irpef, Imposta di soggiorno, Rc Auto: raccordo con bilancio 2011” del 14 aprile 2011 (a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti), i comuni interessati al parziale sblocco del potere di deliberare in materia tributaria devono attendere il 7 giugno 2011 per deliberare l'aumento o l'istituzione dell'addizionale Irpef.
Quelli che hanno già deliberato devono procedere ad una nuova deliberazione. La Corte dei Conti, sezione Lombardia, nel parere n. 205/2011 prevede, inoltre, una nuova approvazione del bilancio anziché una semplice variazione. |