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 Enti locali aspettativa dirigenziale
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85st

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Scritto - 27/04/2011 :  15:43:13  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Dal sito LogosPa

La Corte dei conti ha risolto un problema aperto da anni Legittima l'aspettativa per i dipendenti degli enti locali incaricati come dirigenti a contratto. L'estensione espressa all'ordinamento locale delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 (confermata dalla Corte dei conti, sezioni riunite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14 e dalla sentenza della Corte costituzionale) risolve un problema aperto da anni, relativo alla possibilitā di collocare in aspettativa un dipendente di un ente locale, cui fosse stato attribuito un incarico dirigenziale a tempo determinato.

Ostava a tale possibilitā la previsione espressa contenuta nell'articolo 110, comma 5, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale Ģil rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione č risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2.

Tuttavia, l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 ha sempre consentito ai dipendenti di tutti gli altri enti diversi da comuni e province di ottenere l'aspettativa, una volta incaricati come dirigenti a tempo determinato. La discrasia normativa era piuttosto evidente. Come č noto, la riforma Brunetta (dlgs 150/2009) ha aggiunto all'articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter, per effetto del quale tutte le previsioni del comma 6 si estendono anche agli enti locali. Dunque, non solo la limitazione numerica dei dirigenti a contratto all’8% della dotazione organica, ma anche necessariamente la possibilitā di collocare in aspettativa i dipendenti incaricati come dirigenti. L'analisi degli effetti dell'articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001 porta, in conclusione, a considerare disapplicato il comma 5 dell'articolo 110 del Testo unico sugli enti locali.

A ben vedere, l'intero articolo appare superato e abolito implicitamente, anche se le sezioni riunite, a proposito del comma 2, hanno sostenuto il contrario. Nulla, tuttavia, della disciplina dell'articolo 110 risulta compatibile con il diritto sopravvenuto, nemmeno il suo comma 6 che disciplina le collaborazioni esterne in modo lacunoso e non conforme alle puntuali e cogenti disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001.

Fonte: Italia Oggi

Valeriana

85st

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Scritto - 25/09/2011 :  07:23:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'argomento č sempre interessante.
Per non perdere il link, l'articolo di ItaliaOggi si trova sul sito di Piscino

http://www.piscino.it/file/rassegna/rassegna110427a.pdf

alla pagina 47.

Valeriana
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85st

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Scritto - 25/09/2011 :  07:53:17  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Segnalo i link delle Sezioni Riunite:


http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_12_2011.pdf


http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_13_2011.pdf


http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_14_2011.pdf

Valeriana
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85st

648 Posts

Scritto - 25/09/2011 :  08:04:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In tal senso anche Arturo Bianco, prima delle Sezioni Riunite:

Aspettativa per dipendenti con p.o. - bianco_arturo - 20-06-2010 22:31

La materia č resa controversa dalla presenza di disposizioni differenti dettate nell'articolo 110 del TUEL e nel D.Lgs n. 165/2001: il primo testo richiede la risoluzione del rapporto di lavoro (senza alcuna distinzione tra le assunzioni di cui al comma 1 -posti vacanti in dotazione organica- ed al comma 2 -posti extra dotazione organica) ed il secondo ipotizza il diritto alla aspettativa, come una sorta di diritto potestativo.
Ad avviso di chi scrive, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs n. 165/2001 e delle indicazioni contenute nel contratto dei dirigenti, anche se nella forma della dichiarazione a verbale, costituisce un obbligo per una PA concedere l'aspettativa non retribuita ad un dipendente che viene assunto come dirigente da parte di altra PA. Tale vincolo non sussiste se l'assunzione č effettuata come alta professionalitā o come responsabile: in tal caso opera sicuramente la previsione di cui all'articolo 110 del TUEL.
Arturo Bianco

Valeriana
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