Dal sito Gruppo Delfino (ottimo).
Con la Sentenza n. 2100 del 4 aprile 2011, la Sezione sesta del Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il comportamento di una stazione appaltante che ha escluso dalla gara un’impresa oggetto di violazioni contributive oltre i limiti di tolleranza di cui all’articolo 8 , comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007 (scostamento non superiore a 100 euro o al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione).
Tale presupposto deve essere posseduto, come ogni altro requisito, alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla gara e, di conseguenza, a nulla serve una eventuale regolarizzazione successiva, che non può avere efficacia sanante. Tale impostazione, peraltro, contrasta anche la precedente sentenza n. 1128, emanata dalla Sezione quarta. |