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85st

648 Posts

Scritto - 08/04/2011 :  11:08:10  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i poteri di ordinanza dei sindaci previsti dal 'pacchetto sicurezza' del governo, che si sono tradotti in questi anni in una serie di divieti anti-accattonaggio, anti-lucciole o di altro tipo in molte citta' d'Italia e della Lombardia. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha bocciato la legge 125/2008 nella parte in cui consente che il sindaco adotti norme a tempo indeterminato per prevenire e eliminare pericoli per la sicurezza urbana, anche al di fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

“Il pronunciamento della Corte Costituzionale sull’ampliamento del potere di ordinanza affidato ai Sindaci contenuto nel ‘pacchetto sicurezza’ del 2008 non lascia sorpresi’’. E’ quanto afferma Sergio Chiamparino, Presidente di ANCI, il quale ricorda che l’associazione, nella fase di predisposizione della norma ‘’evidenzio’ la necessità che l’ampliamento degli strumenti e dei poteri per fronteggiare la crescente domanda di sicurezza che viene dai cittadini fosse disciplinato dalla legge in un quadro organico riguardante la materia della sicurezza urbana. L’esigenza di dare risposte adeguate, efficaci e durature in ordine a fenomeni che interessano la vita quotidiana dei cittadini e l'ordinato svolgimento della convivenza civile - spiega Chiamparino – c’era e c’è ancora; lo stesso concetto di ‘sicurezza urbana’ che si e’ ormai diffuso discende da quelle sollecitazioni che, ancora oggi, necessitano di strumenti adeguati. La pronuncia della Consulta – conclude – censurando la previsione secondo cui il potere sindacale può essere esercitato anche al di là dei presupposti di contingibilità ed urgenza in assenza di una disciplina normativa primaria lascia aperta comunque la possibilità di un intervento normativo adeguato ed organico”.



“Decisioni come quella della Corte Costituzionale affondano la volontà di cambiamento del paese' – ha dichiarato il presidente di ANCI Lombardia Attilio Fontana, che non condivide il richiamo all’uniformità di prescrizioni sul territorio nazionale. ''Che ciascun sindaco decida di affrontare un'illiceita' in un modo piuttosto che in un altro è un' architrave del federalismo, parola che e' stata inserita in Costituzione con la riforma del titolo V. A Varese, faccio un esempio, dove non ci sono prostitute per le strade, non avrebbe senso un'ordinanza anti-lucciole''. Questa decisione toglie, dunque, efficacia al 'pacchetto sicurezza'? ''Non viene meno - conclude Fontana - ma sicuramente è ridimensionata, e il rammarico è tanto maggiore, in quanto si tratta di una norma che in questi anni ha funzionato bene. Ringraziamo i signori della Consulta se non riusciremo a dare risposte adeguate ai cittadini. Penso che se il paese vuole cambiare e tiene in piedi vecchie strutture e Gattopardi, non andremo molto lontano''.

“Si tratta di una decisione sbagliata, ancora una volta la Corte Costituzionale non è riuscita ad andare oltre a un compito di interpretazione astratta delle norme, senza provare a calarle nella realtà amministrativa di tutti i giorni – ha aggiunto il Vicepresidente di ANCI Lombardia Giulio Gallera -. Una norma come quella contenuta nel pacchetto sicurezza si è dimostrata importante per l’attività dei sindaci nella lotta al degrado, impedirla significa perdere una grande possibilità”.

Valeriana

vincenti

1029 Posts

Scritto - 18/04/2011 :  14:25:55  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nota di lettura Anci della Sentenza.

NOTA ORIENTATIVA RIGUARDANTE GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 115 del 04/04/2011 IN MATERIA DI ORDINANZE DEL SINDACO ADOTTATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL TUEL
13 aprile 2011


I CONTENUTI DELLA SENTENZA

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 41, 49, 70, 76, 77, 97, 113, 117 e 118 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del TUEL, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consente che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza. In particolare, la norma indicata sarebbe illegittima «nella parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”».

La Corte ha ritenuto la questione fondata per un serie di ragioni che qui si sintetizzano:

1. in relazione alla fattura tecnica della norma censurata, la Corte osserva che il vincolo del rispetto dei soli limiti dei “principi generali dell’ordinamento” fissato per le ordinanze emergenziali non è estensibile a quelle “ordinarie”, che, pertanto non possono derogare a norme legislative vigenti;

2. l’attribuzione al sindaco di un potere di emanare ordinanze “ordinarie” che, pur non potendo derogare norme o regolamenti, si configura come esercizio discrezionale, con il limite esclusivo di carattere finalistico identificato genericamente nell’esigenza di “prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” viola il principio di legalità, formale e sostanziale, a cui è soggetto il potere amministrativo;

3. la discrezionalità assegnata al sindaco nell’esercizio del potere risulta troppo genericamente limitata dal vincolo finalistico della tutela di un bene e di un valore, essendo invece necessario che il potere sindacale sia determinato nel contenuto e nelle modalità;

4. sussiste poi violazione dell’articolo 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La norma costituzionale prevede una riserva di legge relativa, ciò significa che è necessaria una disciplina legislativa primaria che individui gli obblighi di fare o di non fare;

5. la disciplina, che precisa cosa debba intendersi per incolumità e sicurezza pubblica e le tipologie di casi in cui il sindaco può adottare le ordinanze, è contenuta non in una norma primaria, ma in un decreto ministeriale che, in quanto atto amministrativo a carattere generale, può assolvere solo la funzione di indirizzare l’azione del sindaco che, in quanto ufficiale di governo, è subordinato gerarchicamente al ministro. Il decreto ministeriale è quindi utile soltanto a regolare i rapporti fra autorità centrale e autorità periferiche, ma non soddisfa la riserva di legge in quanto “si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini” e che di fatto presenta un “vizio logico di autoreferenzialità”;

6. la disciplina viola inoltre l’articolo 97 della Costituzione con riferimento al principio di imparzialità della pubblica amministrazione, mancando una legge posta a fondamento formale e contenutistico del potere di ordinanza. Ciò determina anche una potenziale lesione del principio di eguaglianza, in quanto medesimi comportamenti possono essere ritenuti leciti o non leciti a seconda del territorio. L’assenza di un comune e uniforme parametro legislativo impedisce di valutare la ragionevolezza dei provvedimenti adottati anche rispetto alla eterogeneità delle situazioni locali.


GLI EFFETTI DELLA SENTENZA
Nel dispositivo dell’articolo 54 del Tuel viene eliminato l’avverbio “anche” che determina allo stato l’eliminazione dall’ordinamento giuridico della possibilità di adottare ordinanze non contingibili ed urgenti .
Pertanto con riferimento ai provvedimenti sindacali assunti sulla base della previsione abrogata si fa presente quanto segue:
a) qualora vi siano tuttora o siano sopravvenuti i presupposti della contingibilità ed urgenza le ordinanze potranno essere nuovamente adottate, previa verifica istruttoria in ordine ai requisiti di legge e purchè siano adeguatamente motivate in ordine all’urgenza, al vincolo finalistico generale, all’ambito di applicazione stabilito ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 54 e limitate temporalmente;
b) qualora non sussistano i presupposti essenziali dell’urgenza e contingibilità, si potrebbe ritenere utile verificare se le ordinanze nulle in seguito alla pronuncia di illegittimità rientrino in materie e casi disciplinati con regolamenti comunali. In tal caso il provvedimento può essere riadattato utilizzando quale base normativa il regolamento comunale.
c) qualora non sussistano le condizioni indicate nelle lettere a) e b) si deve ritenere che le ordinanze sindacali siano nulle.


POSSIBILI PROSPETTIVE NORMATIVE
Le strade percorribili per recuperare, in piena aderenza con indirizzi giurisprudenziali del giudice costituzionale, un potere di regolazione avente natura ordinaria del Comune/Sindaco in materia di sicurezza urbana, strumenti e poteri che ormai possiamo ritenere acquisiti nella sfera di competenza comunale propria o delegata, sono sostanzialmente due:

1. Si potrebbe mantenere il potere in capo al sindaco, sempre in qualità di ufficiale di governo, ed operare una chiara distinzione fra i casi in cui agisce e dispone con ordinanza contingibile ed urgente nelle materie dell’incolumità e sicurezza pubblica ed i casi in cui dispone ed agisce con provvedimento ordinario. La differenza sostanziale fra le due ipotesi consisterebbe nei limiti normativi da rispettare: per la prima i soli principi generali dell’ordinamento; per il secondo la disciplina legislativa, in ossequio all’articolo 23 e alle altre disposizioni costituzionali di interesse, da adottarsi per soddisfare il requisito della riserva di legge. Ciò detto va sottolineato che l’ipotesi di trasporre in una norma primaria la disciplina oggi contenuta nel d.m. del 5 agosto 2008, non sembrerebbe adeguatamente soddisfare gli indirizzi giurisprudenziali, anche in considerazione del fatto che un potere avente natura ordinaria non dovrebbe essere soltanto vincolato dalla finalità del prevenire o contrastare gravi pericoli…
Bisognerebbe poi stabilire se nello svolgimento del potere avente natura ordinaria possano trovare applicazione le medesime modalità e le medesime regole procedurali previste per l’adozione delle ordinanze contingibili.

2. Si potrebbe altrimenti impostare l’intervento normativo disciplinando la sicurezza urbana quale funzione fondamentale del comune e quindi non più quale funzione assegnata al sindaco in qualità di ufficiale di governo, e pertanto disciplinarne con legge l’ambito di applicazione, e poi rimettere ad apposito regolamento comunale in materia di sicurezza urbana la relativa disciplina di dettaglio, ferma restando l’esercizio del potere di ordinanza sindacale extra ordinem.

g.vincenti
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