La ratio dell’articolo 6, comma 3, della legge 122/2010, risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, quale componente della spesa pubblica. La riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi “gli organi collegiali comunque denominati” i cui compensi siano a carico dell’Ente locale, e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1° gennaio 2011.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna con la Deliberazione n. 6/2011/PAR. |