Concorsi: Tar E. Romagna su esclusione per tassa non pagata
È illegittima la normativa concorsuale che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa. Lo ha affermato il Tar Emilia Romagna - sede di Bologna – con la sentenza 258/2011. Il ricorrente, nella pronuncia in commento, ha partecipato a un pubblico concorso per la copertura di dieci posti di docente presso la scuola d’infanzia, indetta da un Comune. Avendo appreso dall’Amministrazione di non aver versato la tassa di concorso, pari ad Euro 3,87, provvedeva al suo versamento dopo la conclusione dello stesso.
L’Amministrazione in applicazione di una specifica clausola del bando, nonché del regolamento dei concorsi, ne disponeva l’esclusione e la decadenza dalla graduatoria. L’interessata presentava ricorso al T.A.R. impugnando tutti gli atti della procedura, ivi compreso il bando e la norma del regolamento dei concorsi, per la parte concernente il pagamento della tassa di concorso e l’esclusione dalla procedura selettiva, deducendone l’illegittimità.
La tassa di concorso, secondo i giudici del Tribunale amministrativo di Bologna, non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio, con la conseguenza che è illegittima la normativa concorsuale (nella specie il bando di concorso ed il regolamento comunale dei concorsi) che preveda espressamente quale causa di esclusione dalla partecipazione al concorso il mancato pagamento della relativa tassa, potendo l'Amministrazione richiedere la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine dalla stessa stabilito, mediante l'effettuazione del relativo versamento e la presentazione della ricevuta nel termine di cui sopra, trattandosi di una irregolarità meramente formale.
Il tardivo versamento della tassa di concorso costituisce pertanto un’irregolarità sanabile e, quindi, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l'amministrazione debba consentirne la regolarizzazione, sussistendo semmai il dovere dell'amministrazione di procedere alla verifica dell’avvenuto pagamento della tassa in un arco temporale antecedente allo svolgimento delle prove di concorso e chiedere al concorrente la regolarizzazione documentale da effettuarsi in un termine a tal fine stabilito(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 28 giugno 2006 , n. 5308; T.A.R. Toscana, sez. III, 13 giugno 1991, n. 285). Né può ipotizzarsi, continuano i giudici emiliani, la violazione di un principio di par condicio nella partecipazione al concorso pubblico finalizzato all’assunzione del dipendente pubblico, derivante dal mancato pagamento di Euro 3,87, in quanto detto adempimento formale non ha nulla a che vedere con lo svolgimento della procedura e con il rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Del resto la normativa di fonte primaria, ossia l’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come novellato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, nel prevedere il potere impositivo della tassa di concorso alle amministrazione, per effetto di una scelta eventuale e discrezionale, non dispone l’esclusione dei candidati che non vi ottemperino e, conseguentemente, appare sproporzionata la sanzione dell’esclusione dal concorso conseguente alla ritardata corresponsione di una somma di euro 3,87 prevista dal regolamento comunale e dal bando, in mancanza di un obbligo di legge in tal senso. |