Da Internet (Delfino). La Giunta provinciale o comunale non è competente a designare la commissione esaminatrice preposta a giudicare i candidati in un concorso pubblico.
“La previsione legislativa, infatti, che sancisce una responsabilità del personale dirigente estesa all’intera procedura di concorso acquista il suo senso logico solo a condizione di assegnare alla dirigenza la gestione unitaria di tutto il procedimento, dall’approvazione del bando fino alla stipula del contratto finale con i vincitori”.
Tale principio, contenuto già nell’art. 51 della L. n. 142/1990 (si veda oggi l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000), vale, peraltro, anche in presenza di regolamenti di organizzazione che contengano previsioni differenti e assegnino la competenza per la nomina della commissione all’organo giuntale, in quanto “in presenza di un conflitto apparente di norme di rango diverso non viene in rilievo una fattispecie di “disapplicazione” del regolamento quanto di “non applicazione”, non essendo in discussione, in senso proprio, un vizio di legittimità dell’atto, ma un contrasto irrisolvibile con gli strumenti esegetici divisati dalle disposizioni preliminari al c.c. fra cui il criterio gerarchico e di successione delle norme nel tempo”.
Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, inoltre, può essere impugnato dal candidato solo nel momento in cui, con l’approvazione della graduatoria e la nomina del vincitore, diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica altrui. È quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1408, del 4 marzo 2011. |