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 Crediti inesigibili correnti
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Hunter

20 Posts

Scritto - 09/02/2011 :  10:34:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Ho un dubbio sulla trattazione dei crediti inesigibili di natura corrente.
Supponendo che siano € 100, se decidessi di stralciarli (e quindi senza tenerli vincolando l’avanzo), in base al principio contabile n. 3 punto 49, li dovrei eliminare dal conto del bilancio (minori residui attivi riaccertati di parte corrente) ed iscriverli sul conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie (al netto del fondo svalutazione crediti che nella fattispecie non ho).
Se volessi capire la dinamica dal punto di vista della contabilità economica, quali scritture dovrei effettuare? Per come ho inteso il principio contabile, dovrei fare “Immobilizzazioni finanziarie a Crediti per 100” e quindi una semplice permutazione finanziaria di storno nel conto del patrimonio non toccando affatto il conto economico; ma è corretto?
Non dovrebbe essere più corretto rilevare l’insussistenza attiva tra gli oneri straordinari con relativa riduzione dei crediti nel conto del patrimonio 8es. Perdita su crediti a Crediti per 100)?
Ma così facendo come faccio, in partita doppia, a riscrivere tali crediti tra le immobilizzazioni finanziarie? Quale sarebbe la scrittura? Cosa mi sfugge?
Nella speranza di essermi fatto capire, ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.

fo

rag

18 Posts

Scritto - 09/02/2011 :  16:31:56  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità non possono essere conservati nel conto del bilancio perché vanno ad incrementare l’avanzo di amministrazione ed in parole povere l’ente rischia di spendere soldi che non incasserà con il rischio dell’eventuale danno erariale. Si tratta di residui attivi per i quali esiste il titolo giuridico per giustificare il credito ma di dubbia riscossione, ad esempio un credito maturato nei confronti di un’impresa soggetta a procedure concorsuali.

Per questa ragione in base all’articolo 230 comma 5 del Tuel gli enti locali conservano nel loro conto del patrimonio in una apposita voce i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Nell’esempio di cui sopra alla chiusura del fallimento. Il principio contabile n. 3 punto 49 aggiunge al netto del fondo svalutazione crediti, in quanto nel conto del patrimonio deve essere iscritto non l’intero importo del credito ma quella quota che l’ente è ritiene di incassare la differenza è di conseguenza l’eventuale perdita coperta dal fondo svalutazione crediti. Se non hai il fondo svalutazione crediti puoi procedere in questo modo:

a) Stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio;
b) Iscrivere nel conto del patrimonio l’intero credito se ritieni che al termine della prescrizione l’ente andrà a riscuotere l’intero importo oppure una quota inferiore, ad esempio, se un’impresa è fallita al termine della procedura, è molto difficile incassare il credito per l’intero ammontare;

Per quanto riguarda gli effetti sul conto economico pensa alle seguenti scritture contabili:

a) I residui attivi in qualità di crediti sono iscritti nel conto del patrimonio nella voce attivo circolante e se vengono stralciati sono iscritti nella colonna variazioni in meno da altre cause o finanziarie (dipendente dal software dal tuo software);
b) I residui attivi stralciati sono una componente negativa di reddito e sono iscritti nel conto economico alla voce insussistenza dell’attivo, di conseguenza la perdita sul credito viene rilevata per il suo intero ammontare e concorre alla formazione del risultato economico dell’esercizio.

La perdita sul credito produce un decremento del patrimonio dell’ente che viene assorbito attraverso la capitalizzazione di quella parte di credito inesigibile che si ritiene di incassare al termine della prescrizione, pertanto, la scrittura contabile sulla base di come è strutturato il conto economico degli enti locali potrebbe essere: crediti inesigibili a sopravvenienze attive.

Augusto Pais Becher
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Hunter

20 Posts

Scritto - 09/02/2011 :  18:05:45  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie davvero della risposta e scusi se abuso ancora della sua pazienza.
Facendo come mi suggerisce, i conti in partita doppia quadrano e, se ho capito bene, nel Conto del Patrimonio non succede nulla perchè in attivo c'è meno attivo circolante e più immobilizzazioni finanziarie per lo stesso importo, ma anche nel Conto Economico attraverso la sopravvenienza attiva che bilancia l'insussistenza? Mentre nel conto del bilancio ho un minore avanzo di amministrazione per effeto dei minori riaccertamenti dei residui attivi? Ma in questo modo come fotografo tale situazione finanziaria se non succede nulla nel risultato economico d'esercizio (registrato nel Conto Economico e nel Conto del Patrimonio)? Grazie ancora!

fo
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rag

18 Posts

Scritto - 10/02/2011 :  10:21:28  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In merito alla fotografia economica-patrimoniale e finanziaria dell’ente, la presenza di crediti di dubbia esigibilità ed il loro evolversi, deve essere illustrata nella relazione della giunta al rendiconto della gestione ai sensi dell’articolo 232 del Tuel per dare maggiore informazione e chiarezza al consiglio.

Augusto Pais Becher
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