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alessandro_manzoni

128 Posts

Scritto - 01/02/2011 :  18:16:21  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic

La norma recita:

…”Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”…

Dal tenore della norma sembra che l’amministrazione d’appartenenza potrebbe non avere alcuna voce in capitolo in merito alla questione.
Ma se così fosse un comune potrebbe rimanere sguarnito di personale in men che non si dica, mettendo a repentaglio l’intera macchina comunale.
Non credo che questo possa essere permesso da una legge. Se qualcuno riesce a supportare tale mia tesi con pareri autorevoli gliene sarei grato.

babiboom

31 Posts

Scritto - 02/02/2011 :  08:31:46  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta

Ad un corso organizzato dalla spal a vicenza tempo fa (a memoria verso febbraio/marzo dello scorso anno) il relatore, il dott. bianchi se ricordo bene, aveva profilato proprio una lettura dell'articolo in questo senso. E dove la norma dice "è assegnato..." riteneva che vi fosse riferimento all'istituto del comando.
Riferiva anche di aver applicato la norma secondo l'interpretazione in parola per una mobilità nel suo ente. Mi ricordo che ha concluso dicendo che, forse, una prima pronuncia del giudice avrebbe potuto aversi proprio per il suo caso.
Nel mio piccolo direi che, trattandosi di una cessione di contratto, non sia così immediato prescindere dalla volontà del cedente.

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pietrore

34 Posts

Scritto - 03/02/2011 :  10:51:11  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La norma citata è l'art. 30 comma 1 del D.L.vo 165/01. Però non comprendo il quesito. Perchè dici che "l'amministrazione di appartenenza potrebbe non avere alcuna voce in capitolo..." ? Senza parere (favorevole) del dirigente la cessione del contratto non si realizza, senza contare che è ben possibile che un regolamento interno preveda comunque l'intervento dell'organo politico prima o dopo l'espressione del parere per il definitivo nulla osta. Quindi, se pure è vero che l'autorizzazione in sè è atto di gestione (la cui competenza è esclusivamente del dirigente) è indispensabile che vi sia un indirizzo in tal senso dell'organo politico, visto che con la mobilità si va comunque a modificare l'organico.
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alessandro_manzoni

128 Posts

Scritto - 04/02/2011 :  13:20:04  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Guardate invece cosa ho trovato su un altro forum

Ho partecipato ad un convegno tenuto da uno dei redattori della norma in questione. Il parere è dovuto solo da parte dell'amministrazione a cui il dipendente è (poichè comandato) o sarà assegnato dopo la procedura di mobilità. Residua il parere dell'amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui il contratto individuale di lavoro prevede un periodo minimo di permanenza nell'ente.
So che questo sconvolge le nostre prassi ma ho l'impressione che un dipendente, se non è vincolato ad un periodo minimo di permanenza, non possa essere trattenuto.
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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 05/02/2011 :  19:15:42  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Secondo me è sempre obbligatorio il consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Non ricordo dove ma ho letto un approfondimento di L. Oliveri che ho subito condiviso. Questo, se non sbaglio, il ragionamento.
L’articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001 richiama l' articolo 1406 del codice civile che dispone “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta”.
Servono quindi tre parti per la cessione del contratto: cedente, cessionario, ceduto.
Quindi, la cessione del contratto, senza il consenso non può perfezionarsi.
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pietrore

34 Posts

Scritto - 07/02/2011 :  11:07:59  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Perfetto, il punto è proprio questo ossia la qualificazione dell'istituto come "cessione" ai sensi dell'art. 1406 (e seguenti) del Codice Civile.
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