per favore mi aiutate a fare chiarezza su questo argomento? dunque: in caso di dissesto non è più possibile contrarre mutui con onere a carico dello stato. una legge del 2004 ha stabilito che si possono fare mutui: - per finanziare debiti per spese di investimento in ogni tempo maturate, a carico del proprio bilancio - per finanziare debiti per spese correnti maturati prima del 2001
ma queste regole sono valide ancora oggi?
Inoltre....in caso di riconoscimento di debiti fuori bilancio....l'ente può avvalersi di un mutuo per ripianarli? nn capisco quando non devo considerare valide le norme del 194 e 202 tuel!!! aiutatemi per favore....l'esame è vicino....e sto a terra...
I tuoi dubbi sono legittimi in quanto le disposizioni del Tuel non sono state mai modificate e la loro unica lettura può trarre in inganno o creare confusione, ma sono di fatto abrogate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione Legge costituzionale n. 3/2001 entrata in vigore l’08.11.2001.
Ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione gli enti locali possono fare riscorso all’indebitamento per finanziare solo spese di investimento.
A tal fine dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001:
a)il ricorso all’indebitamento per finanziare spese correnti per enti in disseto non è più possibile;
b)il ricorso all’indebitamento per debiti fuori bilancio relativi a spese correnti è possibile è possibile ma solo per finanziare i debiti maturati prima dell’entrata i vigore della legge costituzionale n.3/2001
c)il ricorso all’indebitamento per finanziare debiti fuori bilanci relativi a spese di investimento è sempre possibile anche se maturato dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001
Se vuoi approfondire l’argomento puoi leggere a pag. 42-43 un articolo che ho scritto per il giornale del revisore ti lascio l’indirizzo internet per poter scaricare la rivista in formato Pdf