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 il sindaco può essere responsabile finanziario?
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minnie70

33 Posts

Scritto - 26/10/2010 :  16:30:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Salve a tutti,
avevo una domanda da farvi: il sindaco può essere anche responsabile dell'ufficio finanziario, qualora non ci fosse altro personale nell'ente, come previsto dall'art. 53 c. 23 legge finanziaria 2001?
Aspetto lumi....grazie!!

michele

69 Posts

Scritto - 26/10/2010 :  21:16:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
comune abitanti?
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minnie70

33 Posts

Scritto - 26/10/2010 :  22:25:34  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ciao, circa 3500 abitanti.
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ragio

14 Posts

Scritto - 27/10/2010 :  07:50:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Tralasciando le perplessità sull'opportunità di tale scelta, la disposizione citata (art. 53 comma 23 Legge 388/2000 modificata dall'art. 29 comma 4 Legge 488/200) è ancora in vigore.
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minnie70

33 Posts

Scritto - 27/10/2010 :  09:55:45  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ciao,
anch'io sono perplessa, quindi non si può fare nulla perchè la normativa è ancora in vigore?
Grazie
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lillo

56 Posts

Scritto - 27/10/2010 :  14:26:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
l'art. 53 comma 23 della legge 388/2000 è una norma derogatoria di disposizioni generali sia dell'ex decreto legislativo 29/1993 (oggi 165/2001) sia dell'art. 107 del tuel, che pongono, quale principio generale a cui tutte le p.a devono uniformare i loro ordinamenti, quello di separazione tra le funzioni di indirizzo, programamzione e controllo (in capo ai politici) e le funzioni di gestione, di competenza dei dirigenti o rds.
la norma lo dice espressamente "salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .... anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ..., e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
la cosa si può certamente fare, perchè la norma è ancora in vigore, ma deve passare attraverso l'adozione di "disposizioni regolamentari organizzative" (anche questo la norma lo dice espressamente), che vanno, ovviamente motivate in relazione alla situazione dell'ente (es: assenza di dipendenti con qualifica e/o professionalità adeguata, impossibilità di conferire la responsabilità al segretario comunale, impossibilità a sostenere la spesa per l'indennità di posizione del rds o l'assunzione...)


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minnie70

33 Posts

Scritto - 01/11/2010 :  19:15:22  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ciao lillo, il Comune giustifica la questione con l'insufficienza del personale, da qui l'impossibilità di garantire la figura del responsabile del servizio finanziario, quindi non dice che non c'è nessuno che possa farlo, ma solo che il personale presente è insufficiente numericamente, ma come si può contestare questa cosa? E' necessario che il Consiglio Comunale modifichi il regolamento sugli uffici, modificando così la pianta organica? Oppure basta la modifica del regolamento da parte della Giunta?
Grazie!!
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lillo

56 Posts

Scritto - 02/11/2010 :  08:54:25  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
la modifica dee regolamento degli uffici e servizi è sicuramente di competenza della giunta (così come la modifica della dotazione organica) ma, ai sensi dell'art. 48 del tuel, il consiglio comunale deve dare gli indirizzi.
una modifica del genere, che coinvolge aspetti fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e soprattutto una deroga esplicita a principi generali di norme di legge (come evidenziato nel post precedente), a mio avviso deve necessariamente essere condivisa dal consiglio comunale, pena l'illegittimità delle modifiche regolamentari apportate della giunta.
in molti comuni il principio di divisione tra attività di indirizzo e controllo e attivià di gestione (o il suo contrario, se del caso) è stato inserito addirittura nello statuto (e io condivido).


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minnie70

33 Posts

Scritto - 02/11/2010 :  09:34:46  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ciao lillo, ti ringrazio moltissimo!
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