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an.bal
312 Posts |
Scritto - 05/03/2008 : 12:31:00
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La definitiva sottoscrizione del contratto per il biennio economico 2006-2007 porterà necessariamente al ricalcolo di quelle voci accessorie che vedono mutare la propria base di calcolo. Tra queste sicuramente lo straordinario. Domanda: Il fondo straordinario è da qualche anno stabilito in un ammontare fisso per ogni anno. Il differenziale dovuto all'applicazione del nuovo contratto deve trovare necessariamente copertura nel relativo fondo dello straordinario oppure il fondo straordinario non subisce alcuna variazione in conseguenza della sottoscrizione del nuovo contratto?? Grazie.
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/03/2008 : 15:37:49
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Vero e' che il fondo viene stabilito in misura fissa ma non ogni anno infatti: Art. 38 CCNL del 14/9/2000 L’art.14, comma 1 del CCNL dell’1.4.1999 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.” Diro di piu' poiche' si è trattato di una precisa scelta delle parti, coerente con quelle che hanno determinato la progressiva riduzione delle risorse utilizzabili per il pagamento degli straordinari e la valorizzazione di altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati conseguiti piu' CCNL susseguitesi nel tempo ed anche l'attuale legge finanziaria Hanno progressivamente provveduto a ridurre tale fondo.
Qualora infatti , nel 1998 non siano state destinate risorse al fondo di cui all'art.31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, risulta inapplicabile anche l’art.14 del CCNL dell’1.4.1999 non sarebbe conseguentemente possibile destinare risorse al pagamento del lavoro straordinario ( ad esclusione di elezioni ed eventi eccezionali) Per cui ritienamoci fortunati che nell'ipotesi di contratto 2006/2009 ed economico 2006/2007 non vi siano ulteriori tagli. La ratio e' infatti in astratto legata alla progressiva riduzione del fondo ex art.14 CCNL 1.4.1999 con i cui risparmi finanziare il fondo cui art.15 Ccnl 1.4.1999 ovvero " altre forme di trattamento accessorio, legate a responsabilità, efficienza e risultati .
Paolo |
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an.bal
312 Posts |
Scritto - 08/03/2008 : 12:45:11
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Ok grazie. Quindi, se ho capito bene, il fondo straordinario è stato costituito con il CCNL 01/04/1999 art.14 comma 1 per l'anno 1999. L'art. 14 comma 4 a partire dal 31/12/1999 e quindi a partire dal fondo straordinario per l'anno 2000 impone una riduzione del 3% una tantum >>> cioè una sola decurtazione del 3% per cui fondo straordinario 2000 = fondo str 1999 - 3%.............fondo straordinario 2001 = fondo str 1999 - 3%............fondo str 2007 = fondo str 1999 - 3%.......
domande: - il fondo NON può mai essere incrementato??? (ad esempio, per nuove assunioni, incrementi contrattuali, ....) - l'eventuale residuo che fine fa?? (cioè, se ad esempio il fondo straordinario 2007 era pari a €10.000,00 ed è stato utilizzato per €9.000,00...............i rimanenti €1.000,00 che fine fanno?? vanno a sommarsi al fondo straordinario dell'anno successivo.........oppure incrementano il fondo trattamento salario accessorio parte variabile dell'anno di competenza............oppure si perdono???) Grazie. |
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