Vi segnalo una sentenza (interessante) sull'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
Illegittimo il diniego dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande motivato da un generico richiamo a risalenti parametri
Per negare l’autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non può ritenersi sufficiente il mero e generico richiamo a parametri numerici ottimali, fissati in un atto generale. Tali parametri, infatti, non sono cristallizzati nel tempo ma sono legati, quanto alla loro determinazione, a fattori per loro natura suscettibili di variazione in relazione alle esigenze di pubblico interesse, sopravvenute nel territorio comunale o in singole zone e, quanto alla loro applicazione concreta, alle eventuali cessazioni di altre attività commerciali. Lo ha affermato il Tar per il Lazio - Sede di Roma con la sentenza 15 febbraio 2008, chiarendo gli obblighi cui è tenuta l'amministrazione comunale, ossia: specificare al riguardo, dopo idonea istruttoria, che alla data di presentazione della domanda, volta a ottenere l’autorizzazione in questione, che non siano intervenuti mutamenti, rispetto all'epoca di elaborazione dei parametri numerici ottimali, cui l’amministrazione medesima intenda dare esecuzione. Occorre, cioè, che l’amministrazione specifichi l’assenza di mutamenti che potrebbero consentire di accogliere favorevolmente la domanda di autorizzazione in relazione alla concreta applicazione degli stessi.
All’affermazione di questo principio il tribunale amministrativo per il Lazio è pervenuto osservando che la libertà di commercio, nel cui contesto è inquadrabile l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in quanto espressione del piú generale principio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, esige che, nell'esercizio della potestà riconosciuta dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, le amministrazioni comunali diano una rigorosa motivazione delle concrete e puntuali ragioni ostative al rilascio delle autorizzazioni. Ragioni, queste, che, secondo i giudici amministrativi di Roma. non possono consistere nel mero richiamo a parametri numerici ottimali, calcolati con riferimento a periodi pregressi, senza alcuna altra concreta specificazione.
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