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EleBaldin
15 Posts |
Scritto - 31/03/2010 : 10:22:04
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| Dubbio: se nel corso dell'esercizio ho stabilito di finanziare con gli oneri di urbanizzazione la spesa del titolo I (per esempio 15.000 euro), quando predispongo il rendiconto posso dare atto di aver "usato" solo 10.000 euro? (Sono quelli che mi sevono per avere equilibrio corrente, senza generare avanzo...) |
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EleBaldin
15 Posts |
Scritto - 31/03/2010 : 14:28:59
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La domanda è probabilmente sciocca, ma qualcuno può rispondere? Grazie |
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comunedilipomo
292 Posts |
Scritto - 31/03/2010 : 14:37:41
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gli oneri li utilizzi in base agli imepegni presi, la differenza tra accertato ed impegnato confluisce in avanzo vincolato investimenti.
N.b devi comunque verificare il rispetto del limite del 50 +25% di utilizzo anche a consuntivo. |
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EleBaldin
15 Posts |
Scritto - 01/04/2010 : 09:13:20
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| Scusa, ma non ho capito: se gli oneri mi sono serviti per avere equilibrio corrente durante una variazione, cosa vuol dire che guardo "gli impegni presi"? |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 01/04/2010 : 10:12:22
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Contabilmente, gli oneri concessori ed i proventi da condono, per la parte destinata a finanziare spese correnti, dovrebbero essere iscritti nel titolo I, cat. 2, dell’entrata, mentre gli oneri concessori ed i proventi da condono per la parte destinata a finanziare spese d’investimento andrebbero, invece, opportunamente allocati al titolo IV, cat. 5 dell’entrata e troverebbero contropartita nel titolo II della spesa. Gli accertamenti vanno disposti nei limiti delle somme effettivamente riscosse.
La destinazione virtuale con accertamento completo al titolo IV puo' generare tale situazione . |
Paolo |
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EleBaldin
15 Posts |
Scritto - 01/04/2010 : 11:16:50
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| O.K. grazie |
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annam
199 Posts |
Scritto - 09/04/2010 : 08:33:15
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perchè gli oneri concessori utilizzati a finanziamento di spesa corrente dovrebbero essere contabilizzati al titolo I dell'entrata? A me pare che debbano entrare tutti in tit. IV (anche nel glossario siope cod. 4501 lo si conferma).
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/04/2010 : 10:38:33
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in altri post " permessi di costruire" avevo chiarito il concetto ( 27.01.2010) e riporto il post dell'epoca :
Per chiarire il concetto di " da qualificarsi come tributaria" : E’ una norma chiaramente riferita solo agli anni in cui tale entrata e' utilizzabile per la spesa corrente . Cessata la sua efficacia, secondo la circolare del Ministero dell'Interno FL 05/2007 dell’8.3.2007, al punto 7.2 a pagina 14, per gli anni successivi “le entrate di cui trattasi non potranno finanziare la spesa corrente in armonia con il principio di cui all’art. 162 del TUEL”.
Si osserva quanto segue: - se non ci fosse stata quella norma della finanziaria 2007 e una volta cessata la stessa, si ritiene applicabile il vigente articolo 49 della legge 449/1997 - comma 7, tuttora che prevede "I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale."; - la normativa SIOPE, vincolante per i Comuni, collocando i proventi di cui sopra nel titolo 4° dell’entrata li sottopone al principio di bilancio di cui al 6° comma dell'art. 162, come osservato dalla circolare del Mininterno, (e al vincolo sulle variazioni previsto dal comma 6 dell'art. 175 del T.U.E.L.), cioè al divieto di utilizzo di entrate del titolo quarto per spese correnti. Però il 6° comma dell'art. 162 del Tuel prevede “salvo le eccezioni di legge” ed eccezione di legge è l’utilizzo degli oneri per manutenzioni come previsto dal citata articolo 49 della legge 449/1997. E i modelli contabili attuali prevedono tuttora la possibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario utilizzando oneri di urbanizzazione: sul quadro “risultati differenziali” del bilancio di previsione, sul “quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali” del conto del bilancio, la voce di entrata “Proventi da concessioni di edificare” sul conto economico collegata alla nota 5 del prospetto di conciliazione. - la ragioneria generale dello Stato con circolare 7 aprile 2004, n.39656 ha precisato che: "1.4. I proventi derivanti dalle concessioni edilizie non sono più soggetti al vincolo di destinazione per chiara espressione di volontà del legislatore che ha voluto attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo di tali risorse, evidenziandone così la loro natura tributaria." Tesi dal MEF già espressa, su richiesta ANCI, con nota n. 108321 del 7 ottobre 2003. in sintesi: - la previsione delle finanziarie che prevedono l'utilizzo degli oneri per la parte corrente sono chiaramente riferite agli anni di vigenza e per quest’anno ancora la finanziaria 2009 ha normato in maniera differente una possibile destinazione degli oneri diversa da quella per investimenti; - cessata questa, al di là della prassi ministeriali, senz’altro non vincolanti, condivisibli o meno, torna ad essere applicabile il citato articolo 49 comma 7 della legge 449/1997.
Ergo la parte per spesa corrente in titolo primo con accertamento di cassa, la parte in titolo 4 con accertamento a seguito permessi a costruire.
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Paolo |
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