Il Forum del Governo Locale - Irap su personale distaccato
Il Forum del Governo Locale
Il Forum del Governo Locale
Home | Profilo | Registrati | Messaggi attivi | Membri | Cerca | FAQ
Username:
Password:
salva la Password
Hai dimenticato la Password? | Amministratore

 I Forum
 Gli Enti Locali
 Altro
 Irap su personale distaccato
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Autore Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic

piscino

716 Posts

Scritto - 13/02/2008 :  22:13:20  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Una risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali chiarisce che spetta all’ente pubblico, che utilizza la manodopera, pagare la tassa per personale in distacco o preso in affitto.

L’IRAP per il personale in distacco o preso in affitto deve essere pagata dall’ente pubblico che utilizza la manodopera: è quanto precisa con una risoluzione (la n. 2 del 12 febbraio) il Ministero dell’Economia - Dipartimento per le politiche fiscali. La nota, anche in vista dell’imminente scadenza del termine per il primo versamento dell’IRAP da parte degli enti pubblici (15 febbraio), sottolinea come la legge finanziaria 2008, pur introducendo novità sull’IRAP, non abbia inciso sulla disciplina da applicare al caso del personale in distacco e del lavoro interinale. In particolare – afferma il Dipartimento – resta ferma, per il soggetto distaccante o per l’impresa di lavoro interinale, la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario o che impiega il lavoratore, la tassazione delle somme stesse.

“L’abrogazione del comma 2 dell’art. 11 del decreto IRAP, prevista dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della Finanziaria 2008 – afferma la nota- non sottende alcuna volontà legislativa di cambiare tale impostazione sostanziale, ma solo l’esigenza di attuare una semplificazione del testo normativo, eliminando una regola già desumibile a livello sistematico. In pratica il costo del lavoro deve “incidere”, in termini di indeducibilità - ovvero di tassazione, nel caso di base imponibile determinata con il metodo retributivo - sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta la prestazione lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione.



eugenio@piscino.it
  Previous Topic Topic Discussione successiva Blocca discussione Modifica il topic Cancella il topic Nuovo topic Rispondi al topic
 Nuovo Messaggio  Rispondi
 Stampa
Vai a:
Il Forum del Governo Locale © Piscino.it Go To Top Of Page
Snitz Forums 2000


Eugenio PISCINO - Copyright© 1998-2013 - All rights reserved
Xhtml validato  CSS validato