La differenza stipendiale riconosciuta al dipendente come assegno ad personam per effetto della progressione verticale dalla categoria C, posizione economica C5, alla categoria D1 continua ad essere finanziata dal fondo per la progressione economica orizzontale. Tale conclusione deriva dall'analisi della disciplina contrattuale su tale materia. Infatti il maggior trattamento economico fruito dal dipendente nella categoria C, cioè da C1 a C5, era già a carico dello stesso fondo, per cui una soluzione differente comporta un aumento di spesa del personale a carico del bilancio non giustificato. Inoltre, bisogna rilevare che tale impostazione trova una coerente giustificazione nella disposizione contrattuale prevista dall'art. 15, comma 2, del CCNL 31.03.1999, in base al quale l'assegno in parola deve essere riassorbito con la nuova progressione orizzontale nella categoria superiore. |