Un contribuente che ha la residenza anagrafica in una stanza dell'albergo di sua proprietà ubicato in un altro comune, ha dichiarato come abitazione principale un immobile nel mio comune. Ho notificato l'accertamento in quanto ai fini del riconoscimento delle agevolazioni spettanti per le abitazioni principali è necessaria, salvo prova contraria, la residenza anagrafica. Il contribuente per dimostrare la sua effettiva dimora ha presentato una bolletta del gas metano attestante i consumi nel periodo di riferimento dell'accertamento. A mio avviso ciò non è sufficiente ai fini dell'annullamento dell'accertamento. E inoltre: il contribuente non potrebbe godere di particolari agevolazioni per la parte di albergo nella quale ha preso la residenza?
La sufficienza o meno dei requisiti di prova dovrebbe essere stata regolamentata.
Ad esempio avevo inserito nel regolamento Ici :
Le esenzioni previste per l’abitazione principale possono essere concesse relativamente all’immobile nel quale il soggetto passivo non ha la residenza anagrafica qualora venga fornita idonea documentazione attestante in maniera concomitante quanto segue: – intestazione presso tale immobile di almeno due utenze tra elettricità, gas e acqua, nonché sussistenza di consumi inerenti tali utenze; nel caso di utenze condominiali miste e’ sufficiente il solo parametro del consumo elettrico . – se coniugato, residenza presso tale immobile da parte della moglie e degli eventuali figli se minori; – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il soggetto passivo attesti di non beneficiare in altro comune di agevolazioni tributarie relative ad altro immobile identificato come abitazione principale.
In assenza di regolamentazione occorre deontologicamente stabilire le condizioni , che, non supportate da norma regolamentare , possono essere contestate in tributaria.