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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 28/01/2010 : 09:23:58
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Corte Suprema di Cassazione, Sez. Tributaria, 16 gennaio 2009, Sent. n. 932 I.C.I. La nozione di omissione della dichiarazione va definita non con riferimento al documento materiale in sè ma al suo contenuto concreto: l’omessa indicazione in denunzia di una unità immobiliare, pertanto, determina una corrispondente omissione di dichiarazione.
I.C.I. La nozione di omissione della dichiarazione va definita non con riferimento al documento materiale in sè ma al suo contenuto concreto, infatti, ai sensi ed ai fini del combinato disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 10 e 14 la dichiarazione (come l’eventuale denuncia delle successive variazioni) deve essere effettuata per ciascuna unità immobiliare soggetta all’imposta comunale e l’omessa indicazione (o denunzia di afferente variazione) di una qualche unità immobiliare costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate o non denunziate e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per altre unità . |
Paolo |
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debeppe
71 Posts |
Scritto - 28/01/2010 : 10:10:10
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....ma è una sentenza di un anno fa.....
cos'è un repetita iuvant? |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 28/01/2010 : 11:49:48
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Si, nel senso latino " le cose ripetute aiutano"e non in senso giornalistico Puo' accadere infatti che un collega, io per primo ma escluso ovviamente Debeppe, non abbia piu' ben presente la norma e possa nel momento servire o servire comunque a rinfrescare la memoria sul problema. Certo che ero partito dal fatto che io molto spesso non riesco a ricordare le numerose norme e quando debbo utilizzarle le rivedo e le inserisco nel sito sperando di far cosa gradita , al massimo inutile ma non dannosa. Credo.... |
Paolo |
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andrea65
108 Posts |
Scritto - 29/01/2010 : 14:06:06
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| Ritengo sia utile |
andrea |
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miodemo
100 Posts |
Scritto - 01/02/2010 : 13:17:32
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Mi associo: ritengo sia utile (inoltre, sinceramente, non conoscevo la sentenza) Grazie Paolo! Saluti |
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