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ospettu
12 Posts |
Scritto - 23/11/2009 : 10:41:23
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Ho ricevuto una istanza di rimborso tarsu da una scuola materna gestita dalle suore in cui è presente un servizio mensa, i genitori dei bambini pagano regolarmente una retta mensile, le maestre sono laiche. Mi viene specificato che il tributo non è dovuto per il combinato disposto degli artt. 20 della Costituzione Italiana, dell'art. 16 del Tattato Lateranense del 1929 e dll'art. 7 della Legge 121 del 1985. Secondo voi il rimborso è dovuto?
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 23/11/2009 : 13:51:13
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a) la norma costituzionale e' osservata in quanto il Dlgs 507/93 non e' lex specialis b)l'immobile non mi pare essere ricompreso negli art.13/14/15 dei patti lateranensi ( sono espressamente indicati ...castel andolfo etc etc) c)..."non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività" vale cio' detto per la legge costituzionale.
anzi , comma 3 dell'art.7 Legge 121/85 : " Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime "
ergo: 1) le suore essendo comuni mortali si devono adeguare alle leggi della repubblica. 2) non credo che la retta osservi un principio della Samaria 3) le norme citate danno assolutamente torto in quanto la mensa e la scuola sono " attivita' diverse dal culto"
Il rimborso non e' dovuto neppure sotto tortura.
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Paolo |
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