| Devono sussistere contemporaneamnte un requisito soggettivo ed uno oggettivo. L'immobile per essere esente deve essere destinato esclusivamente ad attività di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo o sportivo. Confronta la circolare n. 2/Df del 26/01/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. |