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villik

32 Posts

Scritto - 20/10/2009 :  21:40:05  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Salve,
pongo il seguente quesito chiedendo un Vs parere.
Un tizio è titolare di un' attività commerciale. Ha provveduto a effettuare regolare denuncia ai fini TARSU/TIA, ma non ha comunicato, la chiusura attività. In pratica è rimasto a ruolo anche dopo la cessata attività. Il Comune è tenuto a pretendere il tributo anche per questi anni?
GRAZIE

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 21/10/2009 :  07:37:29  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
La cessazione non e' un obbligo , certo che il soggetto rimane a ruolo per l'anno in cui si e' verificata la cessazione ma non per i successivi in caso cui dimostri la cessazione ex post.
Certo e' che la chiusura di attivita' commerciale non ha cancellato l'immobile in se' che , anche in categoria diversa ( come magazzino a disposizione etc ) deve comunque rimanere a ruolo a nome del cedente o del proprietario se diverso dal cedente.

Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 21/10/2009 :  07:59:01  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ritengo che in caso di mancata comunicazione di cessazione della attività e contestuale mancanza di denuncia di occupazione da parte del nuovo detentore/proprietario dell'immobile non possa prevedersi alcuno sgravio/rimborso se il tributo relativo all'immobile non sia più recuperabile dal nuovo soggetto passivo per intervenuta decadenza dei termini di accertamento. Nel caso invece sull'immobile il tributo sia stato assolto dal nuovo detentore/proprietario avremmo una doppia imposizione e pertanto si giustifica lo sgravio/rimborso al precedente detentore.

A. Albanese
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 21/10/2009 :  11:11:04  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Parlando di doppia imposizione se ti puo' servire trascrivo una risposta data a suo tempo ad un contribuente in una casistica simile:

In riferimento alla sua istanza del si comunica che non è possibile provvedere all’abbuono del periodo di imposta 2001 per i seguenti motivi di legittimità:

Poiché l’art.64 del Dlgs 507/93 normante la materia così recita:

“Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto
inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di
occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui
all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui
è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa
sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.”

Valutato che non è avvenuta cessazione nel corso dell’anno di imposizione (2001), non è applicabile il comma 3 del succitato articolo,e la SV rientra nel campo di applicazione del comma 4, tant’è che la denuncia di cessazione ( ancorché soddisfacente il requisito di “ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio” ) è stata presentata nel corso del 2002 per cui ne consegue che il tributo “ non è dovuto per le annualità successive” ovvero per il 2002 ( essendo il 2002 l’anno successivo all’anno in cui si è verificata la cessazione - mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione).

Ai fini poi della richiamata doppia imposizione si precisa che è nei fatti e nel diritto prevista nel Dlgs 507/93 ed a tal fine si esemplifica:
Un contribuente cessa il 01.02.2001 e presenta la denuncia di cessazione il 01.08.2001 – E’ nei termini del comma 3 per cui sarà cancellato dal ruolo “dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.” Ovvero dal 01.09.2002 e pagherà per il 2001 dal 1.1.2001 al 31.08.2001.
Il subentrante dichiara il 19.01.2002 di occupare lo stesso oggetto di imposta dal 01.02.2001 ( data di cessazione del precedente occupante) , anche in questo caso la denuncia è nei termini dell’art.70 del Dlgs 507/93 ( …entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’occupazione…) e sarà inserito a ruolo a norma del comma 2 del Dlgs 507/93 “ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza” ovvero dal 01.03.2001 e pagherà per i mesi dal 01.03.2001 al 31.12.2001 .




E’ evidente che i mesi di marzo,aprile,maggio,giugno,luglio ed agosto 2001 siano in doppia imposizione sullo stesso cespite , ma in modo legittimo ,tant’è che a suo tempo il Dlgs non fu tacciato di incostituzionalità nei termini previsti.
Chiaramente il contribuente, come nel suo caso, che presenta nel 2002 (tardivamente) la cessazione non potrà essere cancellato dalla data di effettiva cessazione del 2001 poiché tanto sarebbe premiante e sperequativo nei confronti di quel contribuente ( come nell’esempio precedente) che avendo osservato la norma si vedrebbe cancellato dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.”

Si precisa infine che qualora ls SV non sia in accordo con quanto suesposto potrà ricorrere legittimamente avverso la “cartella di pagamento”( di colore rosso) che le perverrà successivamente all’eventuale mancato pagamento totale o parziale degli avvisi bonari ( di colore azzurro) a sue mani , contro i quali non è ammesso ricorso in quanto atti non esecutivi.
Il ricorso potrà avvenire nei tempi e nei modi dettati dal Dlgs 546/92 presso la Commissione Tributaria Provinciale di via Avellino 6 in Torino.


Paolo
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villik

32 Posts

Scritto - 21/10/2009 :  23:12:31  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A proposito del quesito posto, specifico l tutto con un esempio:
Tizio intraprende un'attività ed effettua regolare denuncia TARSU/TIA.
Ad un certo punto cessa l'atività (senza comunicare ai fini del tributo) e la cede a Caio il quale non effettua nessuna denuncia. A Caio subentra Sempronio che invece effettua la comunicazione.
In sintesi Tizio resta a ruolo anch eper il periodo in cui Caio svoge l'attività. A Tizio è imputabile il pagamento del tributo anch eper il periodo ch esi riferisce a Caio?
In caso negativo è possibile rivalersi su Caio? e in che modo?
GRAZIE
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