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 ici per residenti estero
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Lorenzo

28 Posts

Scritto - 03/09/2009 :  12:04:50  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
L'esenzione ici per abitazione principale non è stata estesa alle abitazioni di soggetti residenti all'estero, che possono continuare a pagare però con aliquota ridotta e detrazione. Nel caso che il soggetto sia in possesso di più abitazioni nello stesso comune, di cui alcuni locati e una a disposizione, è sempre applicabile l'agevolazione abitazione principale?

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 03/09/2009 :  12:41:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Direi proprio di si. La condizione di non locazione deve essere riferita alla abitazione identificata quale principale.

Paolo
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marco78to

14 Posts

Scritto - 03/09/2009 :  14:23:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In linea di massima sì, mi sembra però che se il comune ove è ubicato l’immobile, ha assimilato nel regolamento in vigore al 29 maggio 2008, l’unità immobiliare all’abitazione principale, il contribuente fruisce dell’esenzione prima casa; in caso contrario gode dell'aliquota agevolata.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 03/09/2009 :  14:28:02  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Infatti e' cosi' ma Lorenzo scrisse " L'esenzione ici per abitazione principale non è stata estesa alle abitazioni di soggetti residenti all'estero" e di li' ero partito,

Paolo
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marco78to

14 Posts

Scritto - 03/09/2009 :  14:38:46  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Perfetto allora, grazie per la conferma.
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miodemo

100 Posts

Scritto - 04/09/2009 :  08:58:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
NO ESENZIONE Come da Risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009 Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Le assimilazioni non previste per legge, anche se presenti nei regolamenti comunali, non sono applicabili.
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debeppe

71 Posts

Scritto - 04/09/2009 :  09:20:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Personalmente trarrei la seguente conclusione: SI esenzione, NO rimborso statale.
Come ha recentemente ribadito la Corte dei Conti Lombardia (n. 208/2009), si tratta di un'ipotesi di assimilazione prevista espressamente dal legislatore sin dal 1993 (legge n. 75/1993) e quindi rientrante nella disciplina dell’esenzione ICI per l’abitazione principale. Se il comune ha peraltro effettuato l'assimilazione con regolamento comunale è tenuto ad esonerarle ma non può richiedere il rimborso allo Stato per il minore introito.
Ciò almeno fino a quando il legislatore non interverrà con norma di interpretazione autentica (auspicata da più parti), anche perchè il recente orientamento del MEF (n. 12/2008 e n. 1/2009) è difforme da una propria precedente risoluzione (n. 5/2008).
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 04/09/2009 :  10:10:48  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Concordo appieno con Debeppe

Paolo
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miodemo

100 Posts

Scritto - 04/09/2009 :  12:40:40  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Sarei d'accordo anche io. Ma penso sempre al danno erariale. E se domani l'auspicata interpretazione autentica dicesse che non sono esenti?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 14/09/2009 :  11:50:09  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Se la norma e' incerta non si applicabno sanzioni e non ne deriva danno erariale.
L'interpretazione, se ci sara' , avra' effetto ex nunc e non ex tunc ovviamente.

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 16/09/2009 :  14:09:30  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Al riguardo date una occhiata a questa delberazione:

OGGETTO: Indirizzo interpretativo in ordine alle modalità applicative dell'esclusione I.C.I.
introdotta dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126, con riferimento
alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l’art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (Esenzione I.C.I. prima casa) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, esplicativa delle modalità applicative dell’esclusione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126, ha specificato, con riferimento alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., che le stesse devono ritenersi escluse dal beneficio in questione, in quanto non espressamente citate dalla norma che ha sancito quali siano gli immobili esclusi dall’applicazione dell’imposta, la quale norma – essendo di stretta interpretazione – non può, per questo motivo, essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, nella stessa risoluzione, ha poi evidenziato che a tali unità
immobiliari dovrà continuare ad essere riconosciuta, a norma dell’art. 1, comma 4bis D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, la detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle Finanze, sempre nella medesima risoluzione, ha evidenziato che, tuttavia, tali unità immobiliari potranno godere dell’esenzione dall’I.C.I. nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione principale, in quanto il richiamo contenuto nel regolamento comunale renderebbe applicabile l’esclusione dall’imposta espressamente prevista dall’art. 1, comma 2 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126;

CONSIDERATO quindi che, a fronte di quanto indicato in tale risoluzione, il Ministero delle Finanze ha
dedotto che l’esclusione dall’I.C.I. potrebbe essere accordata soltanto nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., mentre in tutte le altre ipotesi continuerebbe ad essere riconosciuta a tali unità immobiliari la detrazione per abitazione principale e l’eventuale aliquota agevolata prevista dai singoli Comuni, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO che il regolamento I.C.I. del Comune di Fonzaso, vigente alla data del 29 maggio 2008, non prevedeva espressa assimilazione all’abitazione principale nei riguardi delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E.;

CONSIDERATA l’impossibilità di procedere a modificare il regolamento I.C.I., in quanto anche l’eventuale
introduzione di tale assimilazione, per quanto direttamente operativa nei confronti dei contribuenti, non potrebbe comunque determinare il diritto del Comune di ottenere la restituzione da parte dello Stato della minora imposta percepita in relazione alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., essendo tale modifica successiva alla data del 29 maggio 2008;

VISTO peraltro l’art. 1, comma 4ter D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24
marzo 1993 n. 75, il quale dispone che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell’articolo 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

RITENUTO, alla luce di quanto disposto da tale articolo, che il Legislatore abbia espressamente sancito
l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E. e che, pertanto, ai fini dell’esclusione dall’I.C.I. di tali unità immobiliari, non si renda necessaria alcuna assimilazione a livello
regolamentare, dovendosi considerare erroneo quanto indicato dal Ministero delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, in cui è stato altresì citato il comma 4bis del D.L. 16/1993, in luogo del comma 4ter dello stesso Decreto Legge;

VISTO in tal senso quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, nella sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007 n. 23031, nella quale è stato ribadito che:

-la circolare amministrativa, per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di
legge), non può spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinata esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass. Civ, Sez. I, 25 marzo 1983 n. 2092 e 17 novembre 1995 n. 11931; Cass. Civ, Sez. V, 10 novembre 2000 n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011);

-la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla,
senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo «per violazione della circolare»: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, disattendere il dettato della risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF e riconoscere la spettanza dell’esclusione dall’I.C.I., a fronte della loro assimilazione ope legis all’abitazione principale, nei confronti di tutte le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che le stesse risultino non locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

RITENUTO, in tal senso, di fornire espressa indicazione al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi, ed al Segretario
affinché provvedano a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell’art. 77bis comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall’applicazione ope legis di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all’A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall’assimilazione a livello regolamentare ad abitazione principale delle unità immobiliari dagli stessi possedute;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

SENTITO:



DELIBERA

-di ritenere applicabile ope legis l’assimilazione alla abitazione principale sancita dall’art. 1, comma 4 ter D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locate;

-di ritenere di conseguenza applicabile l’esclusione dall’I.C.I. di tali unità immobiliari;

-di stabilire che l’Ufficio tributi comunale provveda a disapplicare quanto indicato in materia dal Ministero
delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, con conseguente riconoscimento della spettanza
dell’esclusione dall’I.C.I. delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’A.I.R.E., a condizione che non risultino locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

-di stabilire che il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi, nonché il Segretario comunale, debbano
provvedere a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell’art. 77bis comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall’applicazione ope legis di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all’A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall’assimilazione a livello regolamentare ad abitazione principale delle unità immobiliari dagli stessi possedute;

-di autorizzare l’Ufficio Tributi al rimborso dell’eventuale imposta versata dai contribuenti iscritti A.I.R.E. a
titolo di abitazione principale per l’anno 2008;

-di dare atto che la presente deliberazione assume valore di norma interpretativa regolamentare, ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 citato in premessa;




Paolo
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miodemo

100 Posts

Scritto - 24/09/2009 :  09:56:44  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Al riguardo date una occhiata anche a questa delberazione:

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale controllo per l'Emilia Romagna 26/6/2009
n. 243/2009
Parere richiesta dal Sindaco del comune di ............. riguardante Il potere regolamentare del Comuni di assimilare altri immobili all'abitazione principale, allo scopo di estendere ai primi l'esenzione in materia di ICI, prevista dall'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito nella legge 126/2008
…omissis
ritenuto in FATTO
Il Sindaco del Comune di ………. ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in merito all’applicazione dell’esenzione ICI per l’abitazione principale di cui al D.L. 93/2008, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 126.
La richiesta contiene i quesiti qui di seguito esposti:
- se, in base alla normativa vigente, le abitazioni dei cittadini residenti all’estero debbano considerarsi esenti ex lege, anche in assenza di espressa assimilazione operata dal comune;
- se, per le abitazioni concesse in comodato ad affini, assimilate con regolamento comunale, operi l’esenzione ICI;
- se per le abitazioni dei soggetti residenti in istituto di ricovero l’esenzione operi esclusivamente nel caso in cui il comune abbia espressamente previsto sia l’applicazione dell’aliquota ridotta che della detrazione o, al contrario, l’esenzione operi anche nel caso in cui il comune nulla abbia previsto, in forma espressa, in merito alla detrazione.
…omissis

Quanto al merito del quesito va detto che:
- non si rinviene nella normativa statale, relativamente al caso prospettato nel quesito, una disposizione che abbia conferito ai Comuni, per le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, il potere di assimilarle con regolamento all’abitazione principale, come è stato invece espressamente disposto per i casi di cui all’art. 59 comma 1° lett. e) del D. Lgs. 446/1997 ed all’art. 3 comma 56 della legge 662/1996. Del resto lo stesso Comune non ha previsto alcuna assimilazione per tale ipotesi tra le disposizioni di carattere regolamentare di sua competenza.
- neppure può ritenersi che per le abitazioni concesse in uso gratuito ad affini si possa pervenire a
concedere l’esenzione dall’imposta in questione, considerato che l’art. 59 comma 1 lett. e) del D. Lgs.
446/1997, appena citato, ha limitato l’assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali. Per questi ultimi casi deve ritenersi comunque essenziale la previsione dell’assimilazione nel regolamento o delibera comunale, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 93/2008.
- a norma dell’art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, devono infine considerarsi esenti
dall’ICI le abitazioni dei soggetti residenti in Istituti di ricovero o sanitari, sempre che l’assimilazione
all’abitazione principale risulti voluta dal regolamento o delibera comunale vigente al momento
dell’introduzione dell’esenzione di cui al D.L. 93/2008.

A parte i due casi di esenzione direttamente previsti dal legislatore statale all’art. 1, comma 3 del D.L.
93/2008, si deve quindi ammettere che le ipotesi di assimilazione alla abitazione principale, da cui, oggi, in virtù del D.L. 93/2008, può derivare l’esenzione totale dal tributo, sono quelle previste a favore degli anziani disabili residenti in Istituti di ricovero e quelle contemplate per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali. Ipotesi, queste ultime, che possono avere vigore solo se previste in regolamenti o delibere vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008.
Per altre fattispecie di abitazioni assimilate ex lege, deve escludersi il beneficio dell’esenzione, salvo ad
applicarsi le originarie ipotesi agevolative, purché vigenti.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 24/09/2009 :  10:32:51  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Leggendo le due delibere ( ancorche' una di un Comune e l'altra della Corte ) rilevo che la Corte attesta che non esiste normativa statale che "deleghi" ai comuni la possibilita' di esenzione ma , a mio avviso, esiste invece una normativa statale che esenta senza delegare ai Comuni ovvero l’art. 1, comma 4ter D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, il quale dispone che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell’articolo 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

Cosa ne pensate ?


Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 20/10/2009 :  11:07:18  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Vedasi delibera 208/2009 corte dei conti lombardia

Paolo
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