Devo notificare un accertamento in rettifica per l'anno 2004 ad un contribuente proprietario di un immobile al quale è stata attributa la rendita definitiva nel novembre 1999. Posso applicare sanzioni ed interessi?
Solo dal momento in cui il contribuente ha avuto formale conoscenza della nuova rendita (es. notifica da parte dell'Agenzia del Territorio, precedente avviso di accertamento notificato per le annualità dal 2003 indietro, ecc.). In caso negativo niente sanzioni ed interessi e possibilità per il contribuente di ricorrere avverso il classamento entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ICI.
Ritengo che il 2004 sia andato in decadenza. Infatti all' 1/01/2007 i termini per l'emissione dell'avviso di liquidazione per insufficiente versamento (senza obbligo dichiarativo) non erano pendenti in quanto scaduti il 31/12/2006.
Fino al 31.12.1999 era sufficiente la messa in atti in catasto per poter successivamente portare a conoscenza del contribuente la nuova rendita anche attraverso un avviso di liquidazione od accertamento ICI. Dal 01.01.2000, l'avviso di liquidazione od accertamento ICI che non sia stato preceduto da rituale notifica della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio sarebbe nullo. Ovviamente il problema non si pone per le rendite attribuite (meglio proposte) con il DOCFA.