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 Obbligo verifica Durc
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 14/09/2009 :  12:37:37  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Poiche' in merito alla obbligatorieta' della verifica della " esistenza" del Durc in sede di liquidazione non mi trovo in accordo con quanto esposto da Piscino su Italia Oggi di venerdi' scorso espongo ai colleghi il mio modo di valutare il problema :

comma 4 art. 184 TUEL 267/00 “il responsabile del servizio finanziario effettua i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”.

In relazione al DURC, cio’ che qui si intende precisare ed evidenziare senza che vi possa essere alcuna altra “teoria”, è che il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto ed allegato all’atto di liquidazione da parte del responsabile del servizio che procede alla liquidazione stessa, sulla base delle attribuzione di competenze e budget affidategli in sede di PEG.

Essendo il DURC un documento che completa un atto amministrativo quale il provvedimento di liquidazione, compito del responsabile del sevizio finanziario è esclusivamente “controllare e riscontrare” la correttezza dell’atto di liquidazione per gli aspetti indicati dal comma di cui sopra (nel caso specifico “riscontro amministrativo”).

In altre parole (o piu’ semplicemente) verificare che il provvedimento di liquidazione sottoscritto da altro funzionario del Comune sia completo in ogni sua parte e quindi, nel caso in cui sia necessario il Durc per il pagamento della fattura, controllare/verificare/riscontrare che al provvedimento sia stato allegato il Durc da cui risulti che il creditore sia in regola con i versamenti contributivi etc.. (tra l’altro, il fatto che, in sede di affidamento, l’ufficio preposto non abbia eventualmente richiesto il Durc, non è un problema del servizio finanziario, se al momento della liquidazione il Durc ritenuto “regolare”, viene allegato alla liquidazione).

Peraltro, cio’ già accade esattamente allo stesso modo, nel caso di pagamenti per importi superiori ai 10.000 euro, nel qual caso la verifica equitalia viene effettuata dal funzionario che liquida (e non dal responsabile del servizio finanziario), funzionario che provvede ad allegare alla liquidazione l’evidenza cartacea di soggetto non inadempiente, prima dell’invio al servizio finanziario per il successivo pagamento.

Se fosse vero che il riscontro della "esistenza del durc" non appartiene al responsabile del finanziario ( verifica amministrativa del 184 T.U) allora neppure il riscontro contabile e fiscale non e' dovuto , ma mi sembrerebbe veramente un assurdo.
Rimane chiaro che chi dovra' richiedere il Durc sara' colui che dispone la spesa ma il risocntro e' cosa diversa.
Si puo' anche non vedere il problema ma il problema a mio avviso esiste .

Cosa ne pensano i colleghi ?


Paolo

e.gatti

23 Posts

Scritto - 17/09/2009 :  18:47:25  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
In merito al Durc sono pienamente d'accordo.
Anche se il problema sorge quando il Responsabile liquida in assenza del Durc o con Durc dal quale risulta che il creditore è inadempiente, oppure attestando che il fornitore non è tenuto al versamento dei contributi all'INPS e all'INAIL perchè trattasi di impresa familiare o di ASL o Ente ospedaliero, ecc.
Mi sembra che chi sottoscrive la liquidazione si assume la responsabilità della verifica, pertanto tale responsabilità non dovrebbe ricadere sulla Ragioneria che successivamente emette il mandato di pagamento.

In merito invece ai "pagamenti" superiori a 10.000 €. ritengo che la verifica debba essere effettuata a livello, appunto, di "pagamenti" e quindi dalla Ragioneria.
Noi effettuiamo la verifica presso Equitalia anche per più pagamenti contemporanei allo stesso soggetto, che solo complessivamente superano i 10.000 €. Non so se questo modo di operare è corretto, ma in questo caso chi liquida non può sapere se un altro Responsabile liquida contemporanemente altre somme allo stesso fornitore.
E poi, se la verifica la fa il responsabile che liquida, lo stesso Responsabile dovrebba accollarsi anche tutto il procedimento successivo alla eventuale inadempienza del creditore, a lui comunicata da Equitalia.
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piscino

716 Posts

Scritto - 17/09/2009 :  20:42:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nel mio articolo su ItaliaOggi ho espresso, con parole diverse, lo stesso concetto. Il servizio finanziario deve già "trovare" il durc nella liquidazione degli altri servizi.


eugenio@piscino.it
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 18/09/2009 :  10:33:26  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mi dispiace ma nell'articolo del 4.9.2009 e', a mio umilissimo avviso, mal interpretato l'art.184 del T.U che e' proprio quello che impone al servizio finanziario la verifica dell'"esistenza" del Durc , ancorche' richiesto dal servizio che ha predisposto la spesa.
E' scritto: " si propende per la prima tesi " , tesi che non parla di 184 in quanto l'articolo del T.U viene citato nella seconda tesi che conclude " il responsabile del servizio ha gia' richiesto...".

Ora a mio parere e' proprio l'at.184 che avvalora la seconda tesi mentre nell'articolo l'art.184 e' a sostegno della prima tesi.

Mi pare che la tesi sia , piu' semplicemente, una sola ovvero che : Il servizio finanziario verifica l'esistenza "amministrativa" del Durc richiesto dal servizio che ha disposto la spesa ,ai sensi dell'art.184 T.U 267/2000 . In assenza o in presenza di Durc fuori validita' o irregolare non procede al pagamento.

Secondo me questa sarebbe dovuta essere la notizia leggibile dagli addetti ai lavori ma non mi pare sia la notizia arrivata ...almeno a me che probabilmente avro' avuto dei limiti interpretativi di cui mi scuso.( anche altri colleghi assicuro che hanno letto come me )

Paolo
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