E’ regolare la notifica effettuata a mani della suocera del contribuente, così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10955 pronunciata il 26 marzo 2009 e depositata il 12 maggio 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto illegittima una cartella di pagamento poiché conseguente ad un avviso di accertamento irritualmente notificato. La Suprema Corte è pervenuta a tale conclusione in quanto la notifica, effettuata con le modalità previste dall’art. 139 del codice di procedura civile, era stata eseguita nella mani della suocera del contribuente residente allo stesso indirizzo di quest’ultimo ma in un appartamento situato ad un piano diverso senza che la consegna, equiparata dalla Ctr a quella effettuata a mani del vicino, fosse stata seguita dall’invio della prescritta raccomandata. La Suprema Corte ha specificato che, ai fini della corretta applicazione della disciplina in esame, bisogna, preliminarmente, considerare la circostanza che dagli atti non risulta che la consegna del plico sia stata effettuata alla suocera del contribuente nell’abitazione della medesima. In secondo luogo, ha ribadito che nella fattispecie in esame si deve richiamare il principio già enunciato nella sentenza del 24 gennaio 2007, n. 1550 in virtù del quale “Nel caso in cui la notificazione dell'avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell'art. 139 c.p.c., l'obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell'intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non né comporta di per sè la nullità, potendo quest'ultima derivare soltanto dall'esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall'interessato al fine di superare la predetta presunzione". Nel caso esaminato la notifica deve ritenersi regolare dal momento che, non risultando dagli atti che la persona cui è stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione, deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie peraltro insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile. Né in tale contesto può assumere rilevanza il difetto di convivenza tra i citati soggetti dal momento che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela, al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza, non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c., risultando sufficiente, secondo l’autorevole giudizio della Corte “l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario (v. tra le altre Cass. n. 1331 del 2000; n. 8597 del 1997; n. 73 del 1997; n. 3936 del 1992 e n. 2060 del 1992)”. Al contribuente, per superare tale presunzione relativa e dimostrare di non aver ricevuto l’atto, non resta che provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (v. Cass. n. 615 del 1995 e n. 5109 del 1999).
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